Protocollazione

Buongiorno,
Scrivo per avere un semplice chiarimento in merito alla normativa sulla protocollazione.
Chi deve essere indicato come mittente in caso di presentazione di documentazione cartacea, nell’eventualità in cui il soggetto presentatore (chi materialmente consegna all’ufficio protocollo) sia diverso dal soggetto sottoscrittore dell’ istanza presentata ( e che fisicamente non consegna il documento)?

Vi ringrazio.

Cordiali saluti

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione della protocollazione e dell’indicazione del mittente nei documenti ufficiali è regolata da principi generali dell’amministrazione pubblica, che trovano applicazione anche nella gestione della corrispondenza e nella protocollazione dei documenti. La normativa di riferimento principale in materia di protocollo è rappresentata dal D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dalle linee guida ANAC o specifiche disposizioni organizzative interne di ciascuna amministrazione.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

Nel contesto della protocollazione, il “mittente” di un documento è generalmente considerato il soggetto (fisico o giuridico) che genera il documento stesso o che ne è l’effettivo promotore. Questo principio si basa sulla necessità di identificare chiaramente la fonte e la responsabilità del contenuto del documento.

Norme Relative alla Teoria

  • D.P.R. 445/2000: Stabilisce le regole generali sulla documentazione amministrativa, compresa la gestione dei protocolli.
  • Linee guida ANAC: Possono fornire indicazioni specifiche sulla gestione dei documenti e sulla protocollazione, a seconda del contesto.

Esempi Concreti

Nel caso di una documentazione cartacea presentata da un soggetto diverso dal sottoscrittore dell’istanza:

  • Se l’istanza è firmata da un cittadino che ne è il promotore, ma consegnata da un’altra persona (ad esempio, un corriere o un delegato), il mittente da indicare nel protocollo è il cittadino sottoscrittore dell’istanza, non chi materialmente consegna il documento.
  • La persona che fisicamente consegna il documento agisce come mero trasportatore o intermediario, senza assumerne la titolarità o la responsabilità.

Conclusione Sintetica

Il mittente da indicare in caso di protocollazione di documentazione cartacea è il soggetto sottoscrittore dell’istanza, indipendentemente da chi materialmente consegna il documento all’ufficio protocollo. Questo assicura la corretta attribuzione di responsabilità e la tracciabilità del documento.

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Bibliografia

E se la stessa cosa avviene attraverso l’invio di mail? Cioè soggetto B manda mail per conto di soggetto A?
Chi è il mittente? A o B?