Protrazione orario diffusione musica all'aperto

Buongiorno.
Può il Sindaco in un comune privo di zonizzazione acustica, autorizzare con ordinanza e per l’intera estate, la protrazione dell’orario di diffusione della musica all’aperto da parte di bar e altri p.e., sino alle ore 2:00 di notte, pur in presenza di pieno centro abitato, (ossia senza distinzione di aree), del limite massimo sino ore 24:00 secondo Legge Regionale e senza preventivo parere dell’Azienda Sanitaria o Arpa, territorialmente competenti?
Ed ancora può lo stesso sindaco, nelle citate condizioni, stabilire limite di soglia di pressione sonora superiori a quelli stabiliti dalla Regione sia assoluti che differenziali?
Se non può farlo a cosa si espone?
Il paradosso è che nelle motivazione del provvedimento si legge: viste le numerose lamentele di disturbo alla quiete pubblica…protraggo l’orario dalle ore 24:00 sino alle ore 2:00 di notte. ???
Grazie per le risposte

In assenza di PCCA rammenta il DPCM 01/03/91 (fatto salvo dal DPCM 14/11/97):

6. 1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione Limite diurno Limite notturno
Leq (A) Leq (A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) 65 55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

Anche se non c’è il PCCA, il comune ha comunque potestà regolamentare. Sarebbe da vedere la relativa legge regionale, in ogni caso, nella potestà regolamentare si può comprendere la previsione di forme autorizzative semplificate per eventi sonori all’aperto. Una sorta di autorizzazione generale che indica i prerequisiti da soddisfare al fine di poter svolgere l’attività in deroga o meno. Può essere disposta la necessità dell’autorizzazione in funzione di un contingentamento delle deroghe. Es.: uno stesso soggetto (abitazione) non può essere interessato dal rumore degli eventi per più di 20 giorni all’anno.

Il sindaco non lo vedo il soggetto adatto. Il regolamento è del consiglio e il rilascio di autorizzazioni in deroga o meno è del dirigente. Al più ci può essere una delibera dell’esecutivo che indirizza il dirigente.

La soluzione della musica senza criterio fino alle 02.00 porterebbe sicuramente a delle corresponsabilità dell’amministrazione comunale in caso di tutela giudiziale. Non sono da escludere conseguenze penali.

Incollo un pezzo di una cassazione del 2017:

Secondo il più recente orientamento di questa Corte, il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente da un danno biologico “documentato”, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 Conv. Eur. Dir. Uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi(Cass. Ss.Uu. 2611/2017; Cass. 20927/2015 e Cass. 26899/2014). Ne consegue che, considerata la natura del pregiudizio oggetto di tutela, la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza. A tale orientamento, cui il Collegio ritiene di dare continuità, si è uniformata la Corte territoriale, la quale ha specificamente riconosciuto ai signori […] il risarcimento del danno non patrimoniale, in conseguenza dell’accertata esposizione per diversi anni, nella loro casa di abitazione e per di più prevalentemente nelle ore notturne, ad immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, di per sé fonti di stress, facendo da ciò derivare una lesione della sfera personale e dell’integrità psico-fisica dei medesimi. Ha dunque riconosciuto il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite al signor […], pur in assenza di prova di un danno biologico documentato, mentre con riferimento alla signora […] ha ritenuto provata, sulla base della ampia documentazione clinica acquisita, la sussistenza di una vera e propria patologia ansioso-depressiva, direttamente causata dalla situazione di inquinamento acustico cui era esposta, ritenendo dunque provata, nei confronti di quest’ultima, con accertamento di fatto adeguatamente motivato, la sussistenza di un vero e proprio danno biologico eziologicamente riconducibile alle immissioni illegittime, con esiti permanenti.

La nostra legge regionale prevede:
comma 3… :Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da
manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all’articolo 3 comma 1,
lettera h) e non sono consentite al di fuori dell’intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo
deroghe autorizzate dal Comune.
Per le attività di cui ai commi 2 e 3, le emissione sonore, in termini di livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata
dell’edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli
orari 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e
19.00 - 24.00.
Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per
ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma
2, 3, 4, 5 e 6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per
ridurre al minimo il disturbo, acquisendo il parere sanitario della competente Azienda
sanitaria provinciale al fine di tutelare la salute della popolazione interessata.
Nel rilascio delle autorizzazioni per attività temporanee, il Comune deve considerare:
a) i contenuti e le finalità dell’attività;
b) la durata dell’attività;
c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività;
d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai
limiti vigenti;
e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli
di rumore superiori ai limiti vigenti;
f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della
tutela dei recettori particolarmente sensibili;
g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto
all’afflusso ed al deflusso del pubblico ed alla variazioni indotte nei volumi di traffico
veicolare.
Nell’autorizzazione il Comune può stabilire:

  1. limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività;
  2. prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
  3. l’obbligo per il titolare, gestore od organizzatore di informare preventivamente, con
    le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
    Ciò premesso e riassumendo:
  1. il comune non può autorizzazione diffusione di musica oltre le ore 24:00, senza rilasciare deroga previa acquisizione parere asp;
  2. non può fare ciò per l’intera estate in pieno centro abitato altrimenti ogni pp.ee. farebbe musica all’esterno del locale tutte le notti sino alle 2:00 del mattino, recando nocumento ai soggetti precettori maggiormente esposti;
  3. non può fare ciò senza regolamentazione a monte;
  4. la deroga è atto di gestione quindi da rilasciarsi a cura Responsabile SUAP;
  5. anche chi intende diffondere musica d’ascolto come prestazione accessoria della propria attività di bar, pub etc., deve produrre preventivamente relazione di impatto acustico, non superare le ore 24:00 salve deroga e mantenere la pressione sonora nei limiti stabiliti dalla legge regionale suindicata.
    E’ così?

la legge regionale pugliese, oltre che di decibel, parla anche di limito orari specifici. L’art. 16 e 17 parla di deroghe sentita la AUSL competente.

In teoria, adottando un’interpretazione un po’ garibaldina, dopo le ore 24, il comune potrebbe anche autorizzare il prolungamento senza sentire la ASL ma resterebbe inteso che i limiti sarebbero quelli della normativa statale. In pratica, ogni attività (o quasi) all’aperto con diffusione sonora udibile alla generalità degli astanti sarebbe sopra i limiti.

Per il resto concordo. Rammenta che non è possibile esercitare attività pubbliche (eventi, lavori, mestieri, ecc.) sopra i limiti di legge. Il comune può autorizzare il superamento ma occorre una motivazione: occorre fare dei lavori pubblici necessari; la rivitalizzazione del centro storico con eventi o dando la possibilità ai locali di fare piano bar all’aperto, ecc.

Ogni deroga va ponderata (decibel in più, orari, modalità, ecc.) e occorre prevedere un continente congruo al fine di contemperare tutte le esigenze