Ciao, non conosco il testo completo della prova ma da quello che scrivi (unico atto che concede patrocinio e contributi ad una singola associazione) secondo me hai fatto l’atto giusto.
Il patrocinio alle attività delle associazioni è una competenza politica (Sindaco o Giunta) perché attiene alle attività istituzionali, il presupposto del contributo invece segue l’articolo 12 della legge 241/90 che prescrive la predeterminazione dei requisiti per l’assegnazione di qualsiasi vantaggio a singoli.
Perciò una delibera di giunta che concede il patrocinio e il contributo con richiamo ad un regolamento approvato con delibera di consiglio in attuazione dell’articolo 12/241 (magari con articolo specifico per i contributi di natura istituzionale ) ci può stare, ne ho visti diversi.
Nella delibera si dà atto dei requisiti soggettivi dell’associazione, di quelli dell’attività per cui si richiede il contributo, della loro coerenza con il regolamento, della valutazione data sulla base del regolamento stesso e poi si rinvia alla determinazione del dirigente per impegno di spesa e liquidazione richiamando anche le modalità di presentazione della rendicontazione relativa e le penalità in caso di difformità.
Se invece non ci fosse stato di mezzo il patrocinio (o comunque non fosse stato richiesto un solo atto) la concessione del contributo l’avrei fatta con determina e richiamo al regolamento di consiglio e magari ad un atto intermedio della Giunta e/o ad un disciplinare specifico per i contributi di natura istituzionale.