Prove concorsuali a seguito del DL 44/2021

Buongiorno, il mio ente ha pubblicato due bandi di concorso. Entrambi i bandi sono stati pubblicati in GU il 2 agosto 2021, con scadenza il 3 settembre 2021.

In entrambi i bandi abbiamo previsto una eventuale prova preselettiva, due prove scritte (di cui una teorico pratica) e una prova orale.

Ora ci sorge un dubbio, possiamo fare comunque due prove scritte alla luce del D.L. 44/2021, convertito successivamente in L. 76/2021.

Il bando è successivo al DL. 44/2021 e alla sua conversione in L. 76/2021.

Leggendo le slide pubblicate dalla Funzione Pubblica, per i concorsi da bandire (pubblicati successivamente all’entrata in vigore del DL 44/2021, art. 10 comma 3), si legge:

MODALITA’ OBBLIGATORIE: 1. UNA SOLA PROVA SCRITTA (la prova orale è eventuale)

Ecc ecc.

Come possiamo procedere?

Certa di un suo chiarimento,

La ringrazio sin da ora.

La questione è: il DL 44 è vincolante per gli enti locali o questi possono derogarvi nell’ambito della propria autonomia.

Ci sono tesi diversificate.

Ovviamente in caso di applicazione del DL 44 non avreste alcun problema. Difficile ipotizzare problemi anche in caso di mantenimento dell’attuale configurazione (soprattutto se le spese del personale non gravano sul PNRR).
Al momento non vi sono certezze se non una certa prevalenza per l’orientamento a favore della piena applicazione del DL 44

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