Provincia e città metropolitana

In sintesi le città metropolitane quali funzioni in più svolgono rispetto alle province?non riesco ad individuare delle differenze nette x ricordare le differenze

Buongiorno Liliana ,

fulcro della questione è che la Città metropolitana si caratterizza come ente di governo metropolitano, che non si limita, a differenza delle Province, a svolgere funzioni di prevalente coordinamento, ma del quale vengono potenziate le funzioni di cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, con il riconoscimento di compiti di promozione e gestione integrata i servizî, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; alla Città metropolitana viene inoltre attribuita la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, con l’obiettivo di inserirla nella rete delle aree metropolitane europee.

La legge Delrio (legge n. 56/2014) ha enucleato le singole funzioni sia di città metropolitane, che di Province.

In particolare:

Alle città metropolitane sono attribuite:

  • le funzioni fondamentali delle province;
  • le funzioni attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;
  • le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana che sono:
    a) piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale**,** che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni;
    b) pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni;
    c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, la città metropolitana può, d’intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive;
    d) mobilità e viabilità;
    e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
    f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
  • ulteriori funzioni attribuite dallo Stato o dalle regioni, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il “nuovo” ordinamento delle province è la ridefinizione delle funzioni a queste spettanti. In particolare, l’impianto riformatore distingue tra funzioni fondamentali, ossia quelle demandate alle province dalla stessa legge n. 56, e funzioni non fondamentali, ossia quelle eventualmente riattribuite alle province all’esito dell’attuazione del processo riformatore.

Le funzioni fondamentali sono:

  • pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

  • pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali

  • programmazione provinciale della rete scolastica

  • raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

  • gestione dell’edilizia scolastica;

  • controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

  • le province possono altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Ricorda, inoltre, che tutte le Regioni a statuto ordinario hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni delle Province in attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell’accordo Stato-Regioni dell’11 settembre 2014.

Per approfondimenti vedi:

Città metropolitane e province.

Buono studio

Simona

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