Provv. unico finale e aut. di commercio

Salve. Chiedo aiuto agli esperti ed utenti di questo forum (sempre utilissimo) per risolvere questa situazione: mi sono traferita da poco per mobilità in uno nuovo Comune e sono all’ufficio commercio che NON è accorpato al Suap. Ho rilasciato una autorizzazione di tip. A per un ambulante del mercato settimanale (preciso che in Veneto c’è uno schema particolare di autorizzazione approvato da un Delibera di Giunta Regionale). Il Responsabile Suap ha preteso che nell’autorizzazione venisse aggiunta la seguente frase: "Il presente atto conclusivo dell’endoprocedimento amministrativo acquista efficacia con il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico, di cui all’art. 7 del DPR 160/2010 e s.m.i.".
Dopo aver caricato nel portale questa autorizzazione, il Responsabile del SUAP ha emesso un ulteriore atto denominato “Provvedimento unico n. del per autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica tipo A su posteggio” richiamando l’autorizzazione come “nulla osta rilasciato dall’ufficio commercio”.
La mia domanda è: gli uffici SUAP fanno tutti questo lavoro, secondo me, inutile ? Cioè emettere un ulteriore provvedimento? Io ritenevo più corretto e rispettoso delle norme che il Suap avesse inoltrato alla ditta l’autorizzazione emessa del responsabile dell’ufficio commercio e non farne un altro a firma del Resp. Suap. Ho sempre pensato che il provvedimento unico finale venisse emesso per accorpare più titoli abilitativi e non uno solo.

Ho pensato al caso di un negozio di oggetti preziosi: X fa richiesta tramite Suap alla Questura per il rilascio della licenza per oggetti preziosi. La Questura rilascia la licenza e poi il Suap emette un ulteriore provvedimento che richiama la licenza perchè sennò quella della Questura non acquista effiicacia? Mi sembra un aggravamento del procedimento. Attendo feed back e ringrazio in anticipo delle risposte.

In attesa di più autorevoli pareri ti dico la mia.

Il SUAP nasce da una norma nazionale ed ha come obiettivo la semplificazione della “vita amministrativa” di un’impresa.
Nel 1998 quando è stata scritta la prima norma sul SUAP (DPR 447/98) la maggior parte delle attività era ancora soggetta ad autorizzazione, c’era il nulla osta all’esercizio dell’attività, l’autorizzazione sanitaria per gli alimenti,…
Nel 2010 quando è stato emanato il nuovo regolamento SUAP (DPR 160/2010) si era in una fase ancora di transizione verso la semplificazione della SCIA.
Inoltre a mio avviso chi ha scritto la norma aveva in mente i problemi delle imprese produttive più dei degli itineranti…

Viene quindi demandata all’organizzazione dell’ente la gestione efficace del procedimento.
Il regolamento SUAP dell’Ente dovrebbe definire chi fa che cosa… ad esempio:

  • opzione 1: l’ufficio commercio adotta l’autorizzazione e il SUAP la notifica all’impresa precisando che con la notifica si ritiene chiuso anche il procedimento SUAP;
  • opzione 2: l’ufficio commercio fa le verifiche di competenza e manda un parere al SUAP per l’adozione dell’autorizzazione, che poi notifica.

Un doppio atto è contro i principi di economicità, efficacia ed efficienza della PA.

Lo stesso problema si pone con le AUA, dove addirittura la norma prevede l’adozione dell’AUA da parte dell’AC (tipicamente la provincia) ma poi il rilascio di un atto del SUAP. Se tale principio è fondato, a mio avviso, nel caso in cui l’AUA è uno degli endo-procedimenti attivati (es. aut. per distributore di carburanti + titolo edilizio + AUA), diverso è il caso in cui l’AUA è l’unito titolo espresso necessario per avvivare l’attività (es. autolavaggio).

Ma qui il tema è lungo e complesso…

Grazie. Concordo pienamente. Il doppio atto è contro i principi che hai citato ma non riesco a far cambiare idea a questo Responsabile SUAP.
Mi piacerebbe sapere come è organizzato l’Ufficio SUAP diretto dal dr. Chiarelli (chissà se emette il doppio provvedimento).

Per la mia esperienza direi che vedo diffusa la modalità per la quale il servizio competente emette un atto che costituirà la parte sostanziale del provvedimento finale SUAP. Il provvedimento finale SUAP si preoccuperà di dare correttezza formale con il bollo, la notifica, l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere, ecc.

Quindi mi pare di capire che lei dr. Maccantelli concorda con l’operato del Resp.Suap del mio comune.

No. L’atto finale non è un provvedimento è un atto che deve essere inglobato nel provvedimneto SUAP. Non lo chiamo parere perché, tecnicamente, non è un parere. Nel gergo, tuttavia, si dice parere finale.
Mi riferisco al fatto che, in teoria, un vero parere si ha quando è chiesto dall’autorità competente ad altra amminstrazione che la legge individua come coinvolta nel procedimento (co-decisione). Il SUAP, nel tuo caso non ha una competenza sostanziale: invia la pratica al servizio competente in attesa degli esisti

Vedi qua: Casa Riposo - SUAP - n°2 da mario.maccantelli

Grazie della precisazione.