Provvedimenti Suap

Per la vendita on line di cannabis è stata presentata una SCIA e in fase di controllo da parte dei vigili è emerso che, nel luogo indicato dell’attività, la merce pronta alla vendita risultava non etichettata senza garantire la tracciabilità e manipolata in modo approssimativo in modo da realizzare confezioni più piccole; l’ufficio SUAP deve adottare ordinanza di divieto di prosecuzioni di attività? Quale è la normativa di riferimento?

Se la vendita è ONLINE allora quello indicato è solo un deposito. La lavorazione nel deposito non incide sulla scia quindi non è possibile adottare atti di inibizione.

La mancata etichettatura potrà essere contestata solo in caso di accertata spedizione senza i requisiti, non in fase di deposito e lavorazione.

Poichè le lavorazioni di prodotti quali quelli indicati potrebbero comportare violazioni anche penali suggeriamo di valutare ad eventuali autorità con competenza specifica nel settore.

La vendita dei prodotti a base di cannabis non necessita di altre autorizzazioni rispetto alle consuete abilitazione per il commercio dei prodotti alimentari e non. Sulla vendita della cannabis non c’è, per adesso, una norma speciale che la disciplini. Le sezioni unite della Cassazione hanno espresso un orientamento e quello è la cosa che posso citare (vedi sentenza n. 30475/2019). In buona sostanza, se nel prodotto è rilevabile il principio attivo in misura tale che abbia effetti droganti, allora chi lo vende commette un reato. In assenza di una norma che determini i valori droganti, occorre vedere caso per caso (esiste una norma del genere ma si riferisce ai valori per la coltivazione, non per la vendita). Quindi, chi vende tali prodotti si espone alla possibilità del sequestro e della effettiva consumazione di un reato.

Incollo un passaggio di una Cassazione successiva a quella citata dove viene riassunta la questione in sede di convalida di un sequestro:

… integrano il reato di cui all’art. 73, comma 4, d. P. R. n. 309 del 1990 le condotte di cessione, di vendita e,- in genere, di commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. In quest’ordine di idee, già prima della suddetta pronuncia delle Sezioni unite, in giurisprudenza era stata data risposta negativa al quesito se la legge 2-12-2016 n. 242 consenta anche la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa, essendosi ritenuto che tale normativa disciplini esclusivamente l’attività di coltivazione, consentendola alle condizioni ivi indicate, per i fini commerciali tassativamente elencati, tra i quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina. I valori di tolleranza di THC consentiti dall’art. 4, comma 5, I. n. 242 del 2016 (0,2-0,6%) si riferiscono solo al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione, non al prodotto oggetto di commercio. La detenzione e commercializzazione dei derivati dalla coltivazione disciplinata dalla predetta legge, costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish), rimangono, pertanto, sottoposte alla disciplina di cui al d. P. R n. 309 del 1990 (Cass., Sez. 6 , 27-11-2018, Ricci; Sez. 4, n. 34332 del 2018; Sez. 6, n. 52003 del 2018). Occorre, però, secondo il condivisibile orientamento delle Sezioni unite appena rilevato, stabilire se il prodotto abbia o meno efficacia drogante. E’ dunque necessario esperire accertamenti tecnici volti ad appurare con precisione il quantum di principio attivo e tutte le altre caratteristiche della sostanza rilevanti al fine di stabilire se la singola assunzione abbia o meno attitudine a produrre effetti psicogeni. Di qui la necessità del vincolo reale, preordinatamente al soddisfacimento delle predette esigenze probatorie …

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