Provvedimento di decadenza della concessione e del relativo titolo abilitativo per commercio su area pubblica ad una Fiera patronale

Buongiorno, ci troviamo davanti ad un dubbio interpretativo e volevamo un vostro parere.
Regione Toscana, provvedimento di decadenza della concessione e del relativo titolo abilitativo per commercio su area pubblica ad una Fiera patronale.
La ditta A nel 2019 non si presenta alla Fiera in questione non fornendo alcuna giustificazione per l’assenza.
Nel gennaio 2020 la ditta A cede il ramo d’azienda alla ditta B.
Nel 2020 la ditta B si presenta regolarmente alla Fiera ma nel 2021 la ditta B non si presenta e non fornisce alcuna giustificazione per l’assenza.
Il nostro dubbio riguarda il provvedimento di decadenza della concessione per commercio su area pubblica e del relativo titolo abilitativo.
L’articolo 127 comma 2 della L.R.T. 62/2018 recita: “La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 87.”.
La lettura dell’articolo ci fa orientare per l’avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, finalizzato all’emissione dell’atto di decadenza della concessione e del titolo abilitativo perché nel 2019 e nel 2021, ovvero 2 volte negli ultimi 3 anni, il posteggio non è stato utilizzato.
Tuttavia siamo combattuti su questa interpretazione perché la ditta B poteva non sapere che la ditta A era stata assente nel 2019 e quindi far decadere la concessione alla ditta B anche per colpa di un’assenza effettuata della ditta A ci pare una interpretazione particolarmente restrittiva.
Vi ringraziamo anticipatamente per qualunque vostro contributo utile a dipanare il nostro dubbio.
Saluti

La Fiere patronale non è una definizione legale. O è fiera o è fiera promozionale. Mi pare di capire che si tratta di una Fiera altrimenti non avrebbe senso parlare di decadenza.

La legge regionale lascia dei margini interpretativi. L’interpretazione rigorosa vuole che alla registrazione della prima assenza, scatti il conteggio in riferimento al triennio. Nel tuo caso saremmo di fronte alla decadenza. Il subingresso, per principio e per giurisprudenza dà continuità alla situazione giuridica riferita alle abilitazioni, vedi TAR Roma n. 3/2016: … altrimenti opinando sarebbe davvero semplice eluderne le prescrizioni, semplicemente cedendo la licenza e così potendo contare su una sospensione praticamente indeterminata.

Detto questo, dato che la legge indica, genericamente, “un triennio”, lascia spazio all’agire amministrativo: quale triennio?

In questo senso, un’interpretazione morbida potrebbe sottendere il nuovo decorre di un triennio in occasione del subingresso. E’ un po’ tirata ma se esplicitata e applicata sempre potrebbe diventare la prassi comunale

L’abbiamo definita fiera patronale perchè viene effettuata durante la festività del patrono…
Chiaramente si tratta di una fiera su area pubblica…
Grazie per il suggerimento, la linea morbida potrebbe divenire la giusta prassi comunale.

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