Provvedimento di decadenza o divieto di prosecuzione attività

Un sig. gestore di un impianto di distribuzione di carburanti a seguito di comunicazione di subingresso per contratto di comodato gratuito, è stato raggiunto da un provvedimento di misura preventiva (sorveglianza) dal tribunale.
La Questura ha richiesto la notifica all’interessato e comunicato al suap ai fini e per gli effetti dell’art.67 del D.lgs.159/2011.
E’ corretto ordinare il divieto di prosecuzione attività, quale misura cautelare interdittiva per il venir meno dei requisiti morali o bisogna eccepire la decadenza della comunicazione di subingresso?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere a questa domanda, è importante iniziare con una premessa generale sulle misure di prevenzione, in particolare quelle previste dal D.lgs. 159/2011, noto come Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Questo codice prevede una serie di misure preventive che possono essere applicate nei confronti di soggetti per i quali sussistano determinate condizioni di pericolosità sociale, al fine di prevenire la commissione di reati.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 67 del D.lgs. 159/2011: Stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, possono essere adottate misure interdittive nei confronti di imprese o società, tra cui il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o il divieto di esercitare attività imprenditoriali.

Esempio concreto:

Nel caso specifico, il gestore di un impianto di distribuzione di carburanti è stato raggiunto da un provvedimento di misura preventiva di sorveglianza. La Questura ha richiesto la notifica all’interessato e comunicato al SUAP per gli effetti dell’art. 67 del D.lgs. 159/2011. Questo suggerisce che il tribunale ha ritenuto sussistere condizioni tali da giustificare l’applicazione di una misura preventiva, probabilmente a causa di preoccupazioni relative ai requisiti morali dell’interessato.

Conclusione sintetica:

In questo contesto, il divieto di prosecuzione dell’attività, quale misura cautelare interdittiva, appare giustificato dal venir meno dei requisiti morali, come previsto dalla normativa antimafia. La questione della decadenza della comunicazione di subingresso potrebbe essere considerata un aspetto secondario rispetto alla gravità delle preoccupazioni che hanno portato all’applicazione della misura preventiva. Tuttavia, ogni caso specifico richiede un’analisi dettagliata delle circostanze e delle norme applicabili.

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Bibliografia e link utili:

  • Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, D.lgs. 159/2011: Normattiva