Salve,
c’è una attività di somm.ne alimenti che ha sospeso l’attività da oltre 12 mesi, nè intenderà riaprire, dobbiamo fare il provvedimento di cessazione dell’art. 126 del codice commercio regionale.
Deve essere un’ordinanza oppure un provvedimento generico senza particolare forma (ovvero lettera in cui si “dispone” la cessazione dell’attività) ?
Se avete anche qualche esempio farebbe molto comodo.
Grazie mille per le risposte
Sul punto si può vedere l’art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ai sensi della generale portata della disposizione citata, si può ritenere che anche le abilitazioni che perderebbero la loro efficacia (anche per causa di mancato esercizio) possano essere “tenute in vita” fino al 90esimo giorno successivo alla fine dell’emergenza.
Io attenderei. Alla fine, se un altro soggetto volesse riavviare lì non ha bisogno di attendere la tua pronuncia, basta che abbia la disponibilità giuridica dell’immobile a seguito di contratto con il proprietario. Nemmeno puoi sanzionare per mancata comunicazione di cessazione dato che la LR toscana non prevede sanzione per l’omissione.
Se poi tramite i VVUU o in altro modo, è stato accertata la effettiva cessazione dell’attività, allora puoi procedere alla decadenza e xart. 126 della LR 62/2018. A questo proposito puoi fare una semplice comunicazione di avvio procedimento e, dopo 15 gg (vedi tu) procedere con vera e propia cessazione dell’attività indicando che un’eventuale ripresa della stessa dovrebbe essere preceduta da nuova SCIA altrimenti sarebbe sanzionata per la mancanza del titolo abilitativo