Provvedimento privo di firma o con firma non leggibile

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 ottobre 2024, n. 8141
Il provvedimento amministrativo privo di firma autografa o recante una firma illeggibile non è affetto da invalidità, ove concorrano elementi testuali - indicazione dell’ente competente, nonché qualifica e ufficio di appartenenza del funzionario che l’ha adottato, emergenti anche dal corredo documentale - che consentono di affermare con sicurezza che esso è riconducibile all’Amministrazione ed a chi aveva il potere di emanarlo.

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