Provvedimento Unico Suap

Gent.mi,

sono a sottoporre il presente quesito:
la pubblicazione dei provvedimenti Unici del Suap è necessaria ai fini dell’esecutività ed efficacia dell’atto oppure è finalizzata soltanto al rispetto della Trasparenza, così come avviene per le determinazioni?

Si precisa, per completezza di informazioni, che il titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire) è sottoposto già a specifica pubblicazione da parte dell’ufficio di riferimento.

Inoltre, sempre ai fini della della Trasparenza, nè il d. lgs 33/2013 nè la delibera ANAC 1310/2016 relativa alla griglia delle pubblicazioni che afferiscono gli obblighi per i comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti ai fini del PNA, nessuna tipologia di provvedimento è riconducibile strettamente al provvedimento unico degli Sportelli unici delle attività produttive, risulta comunque obbligatoria la pubblicazione?
In questo caso in quale sezione? provvedimenti dirigenziali o provvedimenti ampliativi della sfera giuridica?

ringrazio in anticipo.

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): Semplificazione e Coordinamento Amministrativo

CONTENUTO

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è un’importante innovazione nel panorama della pubblica amministrazione italiana, introdotto con il Decreto Legislativo n. 59 del 2010, che ha come obiettivo principale la semplificazione delle procedure per l’avvio e la gestione delle attività produttive. Questo strumento consente di centralizzare in un unico procedimento tutte le autorizzazioni necessarie per l’insediamento di nuove attività, riducendo il carico burocratico per le imprese e migliorando l’efficienza dei servizi pubblici.

Il provvedimento unico SUAP funge da “procedimento dei procedimenti”, integrando e coordinando gli atti e gli adempimenti che, in passato, venivano gestiti separatamente da diverse amministrazioni. Questo approccio consente di ottenere un unico titolo abilitativo, semplificando notevolmente il percorso burocratico per gli imprenditori. La domanda presentata dall’impresa è unica e, di conseguenza, l’autorizzazione finale rilasciata dalla struttura comunale è altrettanto unica.

Il Comune ha la responsabilità di emettere il provvedimento conclusivo di autorizzazione, mentre la Regione svolge un ruolo di coordinamento, gestendo un sistema informativo integrato che raccoglie banche dati su imprese, normativa e procedimenti. In particolare, per le industrie considerate insalubri, l’ASL è chiamata a esprimere un parere igienico-sanitario e a proporre la classificazione al Comune, garantendo così un ulteriore livello di controllo sulla salute pubblica.

Il SUAP si distingue per la sua operatività sia su canali fisici che virtuali, facilitando l’interazione tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Questo approccio multicanale è fondamentale per rendere i servizi più accessibili e per promuovere una cultura di trasparenza e partecipazione.

CONCLUSIONI

In sintesi, il SUAP rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione della pubblica amministrazione, contribuendo a rendere più snella e meno complessa la gestione delle attività produttive. La centralizzazione delle procedure in un unico sportello non solo facilita il lavoro degli imprenditori, ma migliora anche la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza del funzionamento del SUAP è fondamentale. Comprendere le dinamiche di questo strumento permette di migliorare l’efficienza del servizio pubblico e di rispondere in modo adeguato alle esigenze delle imprese. Inoltre, la familiarità con le normative e le procedure legate al SUAP può rappresentare un vantaggio competitivo nei concorsi pubblici.

PAROLE CHIAVE

Sportello Unico, Attività Produttive, Semplificazione Amministrativa, Provvedimento Unico, Pubblica Amministrazione, Coordinamento, Burocrazia.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Decreto Legislativo n. 59 del 2010.
  2. Legge n. 241 del 1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
  3. D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

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La eventuale pubblicazione avviene solo per la trasparenza, non è una condizione integrativa di efficacia. Anche la stessa pubblicazione non è obbligatoria in senso generale (edilizia a parte)

PRIMA DEL 2016 L’ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013 DISPONEVA:

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.

ADESSO (DAL 2016 IN POI)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) [abrogata]

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;

c) [abrogata]

d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

2. [abrogato]


Afferma ANAC:

La norma contenuta nell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 prevede, in particolare, la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ivi elencati, non escludendo tuttavia la possibilità di pubblicare altri elenchi di provvedimenti nel rispetto della disciplina della tutela della riservatezza. La pubblicazione va fatta nella sottosezione “dati ulteriori” con un link ad essa nella sottosezione “Provvedimenti”. Resta ferma inoltre la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.