Pubblicato l’avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico per l'assegnazione del CIN

Sulla GU Parte Seconda n. 103 del 3-9-2024 è stato pubblicato l’avviso di cui al comma 5 del art. 13-ter attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Per approfondimenti vedere anche la news sul portale del Ministero del Turismo

per chi vuole inviare una nota di cortesia ai gestori, butto giù una traccia


Ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, tutte le strutture ricettive alberghiera o extra-alberghiere e tutte le unità abitative destinate a locazione breve (art. 4 del DL n. 50/2017) o per finalità turistiche si devono dotare di un Codice Identificativo Nazionale (CIN). Gli esercenti e i locatori sono tenuti a esporre il CIN all’esterno degli immobili usati per l’attività e a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.

Il CIN è assegnato accedendo alla BDSR nazionale gestita dal Ministero del Turismo. Accedere dal seguente link: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ - nella pagina ministeriale sono fornite le indicazioni operative.

Le diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, comprese le sanzioni, sono applicabili, ai sensi della stessa norma, dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale. L’avviso è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale – foglio inserzioni n. 103 del 03/09/2024. Le disposizioni, quindi, si applicano dal giorno 02/11/2024. A prescindere da questo termine legale, la banca dati è già attiva ed è possibile procedere. Qua è possibile scaricare l’avviso pubblicato in G.U. che dà ulteriori indicazioni:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/parte_seconda/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-03&atto.codiceRedazionale=TX24ADA8917

L’acquisizione del CIN sarà effettivamente obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ ministeriali dedicate. Accedere dal seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/

L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Anche quando sia già presente un codice identificavo regionale, questo non fa venire meno l’obbligo di acquisire ed esporre il CIN. Le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative regionali restano valide.

Segnaliamo, inoltre, che lo stesso art. 13-ter, comma 7 prevede che tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi o per finalità turistiche, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, devono essere munite, entro il termine dei 60 giorni indicato sopra, di estintori portatili e di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio. Testualmente: … In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

L’art. 13 ter si applica ai contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Il citato art. 4 del D.L. 50/2017 è rubricato “Regime fiscale delle locazioni brevi” e dispone al comma 1 che
Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.”.

Rimane da chiarire cosa si intenda per “contratti di locazione per finalità turistiche”.
Tra le FAQ del Ministero trovi infatti:
1 Chi deve richiedere il CIN?
– I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Infine l’art. 53 del D.lgs. 79/2011 (che ricordo non è stato dichiarato incostituzionale) a tutt’oggi dispone che "Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione".

Quindi a mio avviso anche a chi fa contratti di locazione per finalità turistiche.

Vedi anche questo interessante articolo

Attendi comunque anche il parere di @mario.maccantelli

rispondo anche io dicendo, in pratica, quello che dice Alberto (non sono abbonato al Sole 24 Ore)

La disposizione commento ha presentato fin da subito qualche perplessità. Si legge, come campo applicativo:

  • strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere come da leggi regionali (e fin qui…);

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50


Se si va a vedere l’art. 4 del DL 50/2017 non troviamo le parole turismo o turistico. Come da stesso art. 4, si intendono per locazioni brevi: i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare

Da dire che l’art. 4 definisce la fattispecie ma lo fa ai fini fiscali, l’art. 4 è rubricato, infatti, “Regime fiscale delle locazioni brevi”. Nella visione popolare della cosa, tali locazioni sono quelle turistiche dato che nel 90 % dei casi si tratta di persone fisiche che applicano la cedolare secca e che locano per pochi giorni civili abitazioni. Diciamo che si tratta di contratti per esigenze abitative transitorie ANCHE per finalità turistiche. La finalità turistica non è citata ma nemmeno esclusa.

Trovando conferma nelle varie circolari si può affermare che sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 4 citato le locazioni brevi (turistiche e non) che rientrano nell’esercizio d’attività d’impresa (qua si aprirebbe un mondo circa la definizione di impresa).

Inoltre, a mente dell’articolo 1, comma 595, della legge n. 178/2020, in caso di locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume, ex lege, svolta in forma imprenditoriale, ergo, anche se si trattasse di persona fisica, non sarebbe una locazione di cui all’art. 4 citato. Lo sesso se fosse un fabbricato ad uso non abitativo a prescindere da ogni altra condizione.


Sulle locazioni turistiche in generale, vedi l’art. 53 del d.lgs. n. 79/2011:

Art. 53 - Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche

1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

Quindi non metterei paletti a prescindere in quanto a durata ecc.: ampia libertà contrattuale, quello che conta è la finalità - vedi anche art. 1, comma 2, lett. c) della legge 431/1998


In conclusione, si potrebbe dire che le locazioni i brevi di cui all’art. 4 sono tali se rispetti tutte le condizioni evidenziate e sono, alla fine, un “di cui” rispetto al genus delle locazioni turistiche in senso lato, nella realtà è così, ma non sarebbe del tutto corretto. Le “locazioni brevi” potrebbero avere anche una finalità non turistica ma solo abitativa transitoria (mi viene in mente la locazione vicina all’ospedale dove si recano i parenti del ricoverato).