ART 26 c2 Dlgs 33/2013 “decreto trasparenza”
"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
NON RIESCO A CAPIRE SE L’IMPORTO SUPERIORE A 1000 EURO SI RIFERISCE AI VANTAGGI ECONOMICI ALLE PERSONE FISICHE ED ENTI O ANCHE ALLE IMPRESE. quindi se per le imprese devono essere pubblicati anche gli atti di importi inferiore a 1000… qualcuno mi può aiutare? grazie
Buonasera,
Riporto quanto tratto dalla, Delibera numero 59 del 15 luglio 2013, dell’Anac, in tema di
“Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ‘’ :
"Per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione, si rileva che l’art. 26, c. 2, impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.
Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.
Non è prevista dall’art. 26 del decreto la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture.
In ogni caso, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno delle sotto-sezioni di primo livello “Consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dall’art. 15, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013; parimenti, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del decreto e dell’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, è prevista la pubblicazione, nell’ambito della sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
Deve concludersi, pertanto, che, ai sensi dell’art. 26, sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.
L’art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/20013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro.
In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi ma che nel corso dell’anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, l’amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell’arco dell’anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l’importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all’art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l’amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l’atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.
Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere che l’amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.
Peraltro, tenuto conto che, in forza dell’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione per l’efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.
Infine, la Commissione esprime l’avviso che, qualora l’amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbano essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni."
Per approfondire :
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0a2a82c50a7780421b118447817eb89b
Sperando di aver chiarito i tuoi dubbi,
Ti auguro buona lettura
Simona