Pubblicazione autorizzazioni deroga acustica

Buongiorno, con la modifica del D.lgs 33 del 2013 da parte del d.lgs 25 maggio 2016 n.97, che all’art. 22 comma 1, lett) n.1 ha soppresso la lett.a) dell’art.23 comma 1 D.Lgs. 33/2013, sussiste ancora l’obbligo di pubblicare l’elenco delle aut.ni Suap ed in particolare ai sensi dell’art. 16 comma 9 del Regolamento Regione Toscana n. 2/R del 8 gennaio 2014, delle autorizzazione di deroga acustica?
Grazie

Quello del d.lgs. n. 33/2013 era un obbligo generale che astrattamente si applicava ad ogni ipotesi autorizzatoria /concessoria le cui finalità erano legate alla trasparenza in senso altrettanto generale. La disposizione regionale citata ha una finalità diversa, frutto di una norma specifica: il cittadino deve essere costantemente informato su chi può esercitare eventi sonori autorizzati. Rammenta che l’impatto acustico è direttamente collegato alla salvaguardia della quiete pubblica ma anche alla salute dei singoli individui che possono subire un danno biologico da emissioni sonore moleste.
Diciamo che nel caso del d.lgs. n. 33/2013 siamo di fronte a qualcosa collegato ad interessi legittimi mentre nel secondo caso, anche collegato al diritto al benessere e alla quiete connesso con l’uso della propria abitazione.
Ritengo, quindi, che la disposizione regionale sia applicabile