Avrei bisogno di chiarimenti in ordine all’obbligo di pubblicazione dei dati relativi all’incarico conferito ad Consigliere del Sindaco. Nello specifico, la perplessità manifestata dal Consigliere concerne l’obbligo di dare specifica pubblicità al nome dei clienti stessi oppure se sia sufficiente indicare genericamente consulenza legale a enti di diritto privato o finanziati dalla pubblica amministrazione in relazione agli incarichi professionali presso "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali (art. 15, c. 1, d.lgs. n. 33/13 e ss.mm.ii.)”.
Atteso che il richiamato art. 15, co. 1, D. Lgs. 33/2013 prevede, come noto, che le amministrazioni pubblichino, tra l’altro, c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, e’ sufficiente, ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicazione, indicare genericamente “consulenza legale a enti di diritto privato o finanziati dalla pubblica amministrazione” e non anche i nominativi dei soggetti nei cui confronti tale attività è resa?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda l’interpretazione dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, si chiede se sia necessario pubblicare i nomi dei clienti per cui un Consigliere del Sindaco svolge attività di consulenza legale, oppure se sia sufficiente una descrizione generica dell’attività svolta.
Teoria generale del diritto sulla trasparenza e pubblicità amministrativa:
La normativa sulla trasparenza amministrativa mira a garantire l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni pubbliche, al fine di promuovere forme di controllo democratico sulle attività della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione.
Norme relative alla teoria:
- D.Lgs. 33/2013: Stabilisce i principi e le disposizioni per garantire la trasparenza amministrativa. L’art. 15, in particolare, prevede l’obbligo di pubblicazione di dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, nonché lo svolgimento di attività professionali.
Esempio concreto:
Se un Consigliere del Sindaco svolge attività di consulenza legale per enti di diritto privato finanziati dalla pubblica amministrazione, la normativa richiede la pubblicazione di tali informazioni. Tuttavia, la questione se debbano essere pubblicati anche i nomi dei clienti specifici non è esplicitamente risolta dal testo normativo.
Conclusione sintetica:
La normativa vigente richiede la pubblicazione delle informazioni relative allo svolgimento di attività professionali, ma non specifica in modo esplicito se sia necessario includere i nomi dei clienti. Pertanto, in assenza di ulteriori chiarimenti normativi o giurisprudenziali, sembrerebbe ragionevole interpretare la norma nel senso di una descrizione generica dell’attività svolta, senza necessariamente includere i nominativi dei clienti, per tutelare anche la privacy e i dati sensibili. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un esperto legale per una valutazione specifica del caso in questione.
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Bibliografia: