Il titolare di un locale di pubblico spettacolo dotato di licenza ex art. 68 TULPS ha cessato l’attività. A seguito di nuova apertura il titolare ha fatto richiesta di rilascio della nuova licenza di pubblico spettacolo. Leggendo il TULPS intuisco che nel caso di locali di pubblico spettacolo le licenze da rilasciare sono due, una per l’esercente (artt. 68/69 TULPS) e l’altra per l’agibilità (art. 80 TULPS) a seguito del parere favorevole della CCVLPS. In questo caso la commissione ha già rilasciato nel 2008 il parere favorevole e strutturalmente non ci sono state modifiche al locale, andrebbe, quindi, rilasciata solo la licenza ex art. 68 a seguito dell’accertamento che il richiedente non sia soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge o va convocata la Commissione per il rilascio di entrambe le licenze? la normativa non mi è del tutto chiara, grazie a chi mi risponderà
Se il locale ha l’agibilità art. 80 e non vi sono variazioni rimane agibile per l’uso consentito.
A questo punto se del caso serve solo arttt. 68/69
Perciò non serve convocare la Commissione di vigilanza pubblico spettacolo ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 68, giusto? Nello specifico si tratta di un’attività di ristorazione all’interno della quale si svolgono eventi con capienza massima di 200 persone
L’art. 80 è un’agibilità ai fini della sicurezza del locale e quindi può rimanare tal quale. Tuttavia, è pur sempre un provvedimento abilitativo TULPS e, come tale, meglio se viene intestato formalmente al nuovo titolare. la CCVLPS entra in gioco solo con l’art. 80. L’art. 68 assolve ad altre dinamiche. Vedi qua: