Pubblicità abusiva -possibilità di pagamento di 1/3 del massimo della sanzione

Ciao Simone,

L’art. 16. Della legge 689/91 stabilisce: E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e’ stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per la violazione di cui all’ art. 23 commi 4 e 11 del C.d.S.(pubblicità abusiva), è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 (Quattrocentotrenta/00) a Euro 1.731,00 (millesettecentotrentuno/00).

Per un caso riguardante la contestazione di cui sopra, è possibile chiedere il pagamento di 1/3 del massimo (€ 577) in considerazione dell’arroganza manifestata dal trasgressore, nonché della reiterazione della violazione medesima?

Se fosse possibile applicare detta sanzione, a quale normativa/sentenze, ecc., occorre riferirsi per eventuali controdeduzioni a ricorso?

Carissimi saluti.

Il pagamento in misura ridotta è una facoltà dell’interessato. La somma è PREDETERMINATA nel doppio del minimo o un terzo del massimo (la minore delle due) e prescinde da qualsiasi elemento soggettivo.

La presunta “arroganza” dell’interessato (che del resto non costituisce illecito nè elemento valutabile se non si trasforma in una violazione normativa autonoma con offese o atti concreti) non può rilevare.

La reiterazione è disciplinata dalla normativa e prevede sanzioni accessorie, non incidendo sul pagamento in misura ridotta.