Pubblicità abusiva

Gradirei cortesemente avere una risposta al seguente quesito.

E’ giunta segnalazione, a firma del titolare di un terreno posto su strada provinciale, della presenza sullo stesso, di un cartellone pubblicitario riguardante una attività di somministrazione alimenti e bevande, installato senza il suo consenso.

E’ noto che nel caso di specie la competenza, sia per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista che per l’ordinanza di rimozione rimane in capo alla Provincia.

La domanda è:il predetto proprietario del citato terreno risponde come obbligato in solido pur non avendo dato il suo consenso per l’installazione?

Grazie per la risposta.

Cordiali saluti.

La legge 689/91 esprime il concetto generale e indica la condizione per la responsabilità solidale.
… il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà

Vedi, ad esempio: Art. 23 C.d.S.: mezzo pubblicitario abusivo e responsabilità in solido del proprietario del terreno - Polizialocale