Pubblicita' di eventi musicali svolti in locali pubblici (bar, ristoranti, pub etc.)

E’ sempre più diffuso che titolari di bar e ristoranti etc. per fare cassa organizzano eventi musicali di ogni genere nei propri locali, pubblicizzano l’evento, qualunque esso sia (Band musicali, cover di cantanti famosi etc.). Il problema nasce, quando viene pubblicizzato l’evento indicando nell’annuncio, “spettacolo congiunto alla somministrazione” “cena spettacolo” etc. che per ovviare ed eludere l’elemento indice di imprenditorialità aggiuntiva, si sono inventati che l’evento è congiunto alla somministrazione.
Detto ciò, la pubblicità di un evento musicale o descritto singolarmente o descritto congiunto alla somministrazione E’ SEMPRE PUBBLICITA’ dove la gente se vede l’annuncio si reca nell’esercizio perché c’è l’artista.
VOLEVO SAPERE DEI PARERI CIRCA QUESTA PROBLEMATICA RIGUARDANTE LA PUBBLICITA CONGIUNTA ALLA SOMMINISTRAZIONE VOLENDO ELUDERE L’ELEMENTO DI DI IMPRENDITORIALITA’ AGGIUNTIVA COSI BYPASSANDO L’ART. 68 TULPS
GRAZIE

Pubblicità di Eventi Musicali in Locali Pubblici: Normative e Obblighi

CONTENUTO

La pubblicità di eventi musicali in bar, ristoranti e pub è un tema di rilevante importanza per i gestori di locali e per gli organizzatori di eventi. Essa è soggetta a una serie di normative che riguardano sia i diritti d’autore sia la comunicazione commerciale. È fondamentale che i dipendenti della pubblica amministrazione e i concorsisti pubblici comprendano queste norme per garantire la legalità e la correttezza delle pratiche pubblicitarie.

Diritti d’Autore e SIAE

La prima questione da affrontare riguarda i diritti d’autore. Gli organizzatori di eventi musicali devono versare i diritti alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) per l’esecuzione pubblica di opere musicali. Questo obbligo sussiste indipendentemente dalla modalità di pubblicità dell’evento. La SIAE gestisce le licenze necessarie per l’utilizzo di opere protette, e il mancato pagamento può comportare sanzioni significative.

Normativa sulla Pubblicità

In secondo luogo, la pubblicità deve rispettare il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. È essenziale che la comunicazione sia veritiera, non ingannevole e non comparativa scorretta. Le informazioni fornite devono essere chiare e non devono indurre in errore i consumatori.

Comunicazioni Commerciali Digitali

Per quanto riguarda la pubblicità online, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 70/2003 in materia di e-commerce e le normative sulla privacy, in particolare il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). È fondamentale che i dati dei clienti raccolti per promozioni siano trattati nel rispetto della normativa, richiedendo il consenso esplicito per l’utilizzo delle informazioni personali.

Licenze e Autorizzazioni

Infine, il locale deve possedere una licenza per intrattenimento musicale e rispettare gli orari previsti dal regolamento comunale. È importante che la pubblicità non violi le norme relative agli orari di diffusione pubblicitaria, poiché ciò potrebbe comportare sanzioni amministrative.

CONCLUSIONI

La pubblicità di eventi musicali in locali pubblici è un ambito complesso che richiede attenzione e rispetto delle normative vigenti. Gli organizzatori e i gestori devono essere consapevoli delle loro responsabilità in materia di diritti d’autore, pubblicità e protezione dei dati.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la comprensione di queste normative è cruciale per garantire che le pratiche pubblicitarie siano conformi alle leggi. Essi possono essere coinvolti nella supervisione e nel controllo delle attività di pubblicità e intrattenimento, assicurando che vengano rispettate le normative e tutelati i diritti dei cittadini.

PAROLE CHIAVE

Pubblicità, eventi musicali, diritti d’autore, SIAE, Codice del Consumo, GDPR, comunicazione commerciale, licenze.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo
  • D.Lgs. 70/2003 - Normativa sull’e-commerce
  • GDPR - Regolamento (UE) 2016/679
  • Normativa SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori

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vedi:

D’accordissimo, ma è difficile farlo capire agli altri, cercano riferimenti normativi giurisprudenziali.
Un altro problema che sta facendo confusione è che, quando si presenta SCIA art. 69 a mezzo portale impresa in un giorno già è scritto nelle dichiarazione che non sarà pubblicizzato l’evento Disgiunto dalla somministrazione di alimenti e bevande. VDS foto allegata
Per cui non si capisce perché la Camera del Commercio che gestisce il portale abbia inserito questa cosa, la pubblicità è pubblicità adesso o se solo scritto “BEND MUSICALE XXX O DJSET XXX” O “CENA SPETTACOLO CON BAND MUSICALE”
scusate ma non è la stessa cosa? sempre pubblicità è?
grazie

Premetto che non ho mai ritenuto che la sola presenza di pubblicità relativa ad un (piccolo) trattenimento musicale all’interno di un locale di somministrazione di alimenti e bevande fosse di per sé sufficiente a contestare la violazione per pubblico spettacolo abusivo. E’ solamente un elemento indiziario di una “possibile” situazione illecita e come tale la stessa deve essere verificata mediante un sopralluogo sul posto nell’immediatezza dell’evento, in modo tale da acquisire la conoscenza effettiva di quello che - di fatto - si sta realizzando all’interno del locale.

Per venire allo screenshot del modello predisposto dal portale, per prima cosa sarebbe utile sapere perché - presentando la SCIA per art. 69 TULPS (come dici) - si dovrebbe dichiarare di FARE / NON FARE quelle cose… [a parte quelle indicate con le lettere a), g) e h) che sono delle ovvietà].

A scanso di equivoci, ricordiamo che dopo l’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del Reg. TULPS i piccoli trattenimenti all’interno dei pubblici esercizi possono essere liberamente effettuati, anche se esclusivamente in forma accessoria all’attività di somministrazione. Se devo presentare una SCIA per art. 69 TULPS le alternative sono due: o intendo fare qualcosa di diverso da quello che mi consentirebbe l’abrogazione della norma sopra citata, o il Comune non ha capito cosa ha comportato l’abrogazione di quella norma.

La norma sulla scia per spettacoli ex 68 od ex 69 e’ stata scritta male nel senso che a differenza del noto art.38 bis non vieta di dichiarare un inizio spettacolo ad es alle 00,15 per terminarlo entro le ore 24 di quel giorno.