Pubblicità istanza nuova infrastruttura impianti radioelettrici

Ci sono dei termini entro i quali dare notizia del ricevimento da parte del Comune di una istanza per una nuova infrastruttura del tipo antenna etc…?
Nel codice delle comunicazioni elettroniche non viene specificato altro se non di darne pubblicità. Non avendo fatto la pubblicazione appena ricevuto la documentazione, possiamo farlo anche a distanza di alcune settimane?
La mancata pubblicizzazione, invece, cosa comporta? C’è giurisprudenza sull’argomento? Grazie.

E’ vero, la legge non detta modalità e termini. Spetta al comune trovare un modo adeguato in base all’importanza del sito da autorizzare. Meglio pubblicitare subito ma è findamentale farlo prima del rilascio dell’autorizzazione: l’eventuale partecipazione procedimentale che ne potrebbe derivare deve essere effettivamente praticabile.

Vedi ad esempio il TAR Abruzzo 375/2014:
L’art. 87, comma 4, sopra citato stabilisce che “lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto”, senza specificare la forma di pubblicità da adottare in concreto e, quindi, lasciando libera l’Amministrazione sulla relativa scelta.
La giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di rispettare il precetto contenuto nella norma suddetta, al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo, precisando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte. Il Collegio non ignora che in talune pronunce, anche di questo Tribunale, in ossequio al suesposto principio, si è ritenuta inidonea la mera pubblicazione dell’istanza all’Albo Pretorio del Comune (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2005, n. 1773; TAR Puglia –
Lecce, Sez. II, n. 3758/2008), spettando al giudice amministrativo il compito di verificare “l’idoneità delle forme stabilite in concreto, per rendere nota l’istanza “all’esterno” degli uffici comunali” (cfr., Cons. Stato, n. 1773/2005, cit.).


Vedi TAR Umbria n. 279/2020: l’autorizzazione è stata annullata per la mancata pubblicizzazione del procedimento
… Si tratta di una formalità di carattere procedimentale che, ad avviso della giurisprudenza, DEVE COMUNQUE PRECEDERE L’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE RADIO BASE, ancorché ai proprietari degli immobili che sorgono in prossimità del sito interessato dalla realizzazione dell’impianto non sia dovuta la comunicazione di avvio del procedimento; prima di rilasciare l’autorizzazione, IL COMUNE DI MONTE SANTA MARIA IN TEVERINA AVREBBE CIOÈ DOVUTO DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ ALL’ISTANZA PRESENTATA DALLA WIND TRE S.P.A., IL CHE NON È STATO, RISULTANDONE CONSEGUENTEMENTE VIZIATO IL PROVVEDIMENTO FINALE (cfr. T.A.R Toscana, sez. I, 19 novembre 2011 n. 1829, confermata in appello C.d.S., sez. III, 5 novembre 2019, n. 7552; C.d.S., sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758).

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