Buongiorno,
Quale sanzione si applica per un pubblico esercizio che in occasione di un particolare evento sportivo posiziona all’esterno del locale uno schermo per attirare la clientela, senza richiedere alcuna autorizzazione? Siamo nell’ambito dell’art. 666 c.p. o dell’art. 681? Non c’è maggiorazione di prezzo nelle consumazioni né modifica della disposizione dei tavoli all’esterno…
Ringrazio e saluto
vedi qua: Diffusione musica dal vivo su pubblica piazza - n°2 da mario.maccantelli
I particolari possono fare la differenza. Dopo l’abrogazione dell’art. 124 del Reg. TULPS, i trattenimenti nei pubblici esercizi sono liberi a meno che i PE non si trasformino in veri propri locali per spettacolo/trattenimento.
I VVUU possono, in base ai particolari:
- considerare il tutto come mero trattenimento di libero esercizio;
- sanzionare la manzanza del titolo ex art. 68 TULPS
- sanzionare la mancanza del titolo ex artt. 68 e 80 TULPS
nel caso descritto si applica l’art. 69 TULPS, ovviamente non ci devono essere elementi di imprenditorialità in tal caso si applica invece l’art. 68 TULPS
Se non c’è maggiorazione di prezzo nelle consumazioni né modifica della disposizione dei tavoli all’esterno, né viene richiesto il pagamento di un biglietto per l’accesso, non sussiste alcuna violazione alle norme citate.
Al limite si dovrà verificare se nella valutazione previsionale di impatto acustico era stato previsto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora all’esterno del locale.
Il titolare deve chiedere l’art. 69 TULPS, perché la gente va li per la partita e non per il bar.
Ovviamente la relazione tecnica di cui alla Legge 447/1995.