Pubblico impiego: di chi è la competenza relativa agli atti sull’organizzazione degli uffici?

Buongiorno,
se possibile, chiedo cortesemente un chiarimento.

Secondo l’art. 97 della Costituzione i pubblici uffici sono ORGANIZZATI secondo disposizioni di legge (…) e nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Pertanto si dice espressamente che i pubblici uffici sono “organizzati” secondo la legge, presupponendo una riserva di legge relativa che sarà quindi dettagliata da una normativa secondaria (ossia dai cosiddetti atti organizzativi o di macro-organizzazione).

A mio parere non è però chiara la disciplina che viene fatta nel TUPI laddove vorrebbe distinguere le funzioni spettanti agli organi di governo e le funzioni spettanti ai dirigenti.
In particolare nell’articolo 5 del TUPI si dice che “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’ORGANIZZAZIONE degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e L’ORGANIZZAZIONE del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro…”. Questo articolo, tradotto, intende dire che sono i dirigenti che assumono le decisioni relative all’organizzazione degli uffici (gli atti di micro-organizzazione).

Pertanto la mia domanda è la seguente: gli atti relativi all’organizzazione degli uffici sono adottati dagli organi politici o dai dirigenti?
Ringrazio e saluto cordialmente

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