Pubblico impiego - dirigenza locale - part-time

Il part-time per i dirigenti pubblici è formalizzato solo in alcuni comparti (‘impegno ridotto’). Sulla fattispecie vi è la Sent. Cass. Civile sez. lavoro 01/09/2008 n. 22003. Tale orientamento però trovava riferimento nell’art. 5 del d.lg. n. 726/1984 poi abrogato con d.lgs. n. 61/2000. La materia è esclusiva competenza statale in quanto rientrante nell’ ‘ordinamento civile’ in cui è compresa la disciplina dell’orario di lavoro che, per quanto concerne la dirigenza, si fonda sull’auto responsabilizzazione (DFP 43784 del 02/07/2020). Resta da capire se il d.lgs. n. 165/2001 costituisce una mera legislazione di principio per le autonomie locali. Nel ccnl ‘Funzioni Locali dirigenti e segretari’ si afferma che il dirigente è tenuto alla presenza giornaliera e contestualmente che “il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto” (art. 67 co. 1) mentre “resta ferma la generale disapplicazione […] delle previgenti disposizioni in materia di regime di impegno ridotto” (art. 96 co. 3).
Nelle autonomie locali, è quindi possibile che un dirigente lavori a part-time?

1 Mi Piace

Il Comune di Firenze lo ha vietato espressamente

peraltro estendendolo anche alle P.O. ed introducendo ulteriori limitazioni.

Favorevole alla applicazione vedi Cassazione (anche se datata ed in altro contesto)
https://www.altalex.com/documents/news/2008/12/14/dirigenti-e-contratto-di-lavoro-part-time
vedi anche
https://consulentidellavoro.mi.it/articoli-in-evidenza/il-dirigente-tra-normativa-e-giurisprudenza-levoluzione-della-figura-dirigenziale-nel-settore-privato/

La prassi ci mostra numerosi casi di dirigenti art. 110 part-time. Se così è allora si porrebbe un problema di disparità di trattamento verso eventuali divieti nei confronti di dirigenti di ruolo.

Personalmente non riesco a rinvenire ragioni LOGICO-SISTEMATICHE per vietare il part-time nei confronti del personale con qualifica dirigenziale

2 Mi Piace