Pubblico spettacolo - CCVLPS di controllo

Buonasera
Attività provvista di licenza artt. 68/80 TULPS per spettacoli inferiore a 200 persone, rilasciata a seguito istanza con asseverazione del professionista (quindi senza commissione per esame progetto vista la capienza).
L’attività è oggetto di un controllo della CCVLPS (ai sensi art. 141 comma 1 lettera e) del R.D. 635/1940) e, rilevando una serie di carenze principalmente documentali, la Commissione trasmetteva il proprio verbale al SUAP rilevando che non sussistevano al momento le condizioni per l’esercizio dell’attività; così l’attività è oggetto di un provvedimento di sospensione del SUAP.

L’attività presenta la documentazione e assevera la rispondenza a quanto richiesto dalla Commissione.

Domando, considerato che siamo nel regime inferiore a 200 persone e quindi non è richiesto alcun parere preventivo della CCVLPS, l’atto del SUAP di revoca della sospensione può essere legittimamente adottato solo sulla base di quanto dichiarato dall’interessato? Non occorre una nuova commissione (che si configurerebbe però come “preventiva” e non prevista per il caso specifico)? Risulta ovviamente difficile per il SUAP una valutazione “qualitativa” della documentazione presentata dopo la sospensione.
Grazie!

Sul parere preventivo ho scritto molto in passato e resto con il dubbio che sia sempre un qualcosa di eventuale.

Mi spiego, se leggi l’art. 80 TULPS trovi che l’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto VERIFICARE da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza ecc.

All’art. 141, invece, trovi i compiti delle commissioni:

a) ESPRIMERE IL PARERE SUI PROGETTI di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) VERIFICARE le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) ACCERTARE la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;

d) [omissis]

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.


Per il tenore letterale dell’art. 80, direi che la cosa fondamentale e indicata come necessaria è la VERIFICA. A questo si aggiunge che il parere su progetto, come ogni parere su progetto, dovrebbe essere un quid di preventivo che precede ed è propedeutico al procedimento. Il procedimento parte con la presentazione della domanda ai sensi dell’art. 80 TULPS e ha un silenzio assenso pari a 90 gg. In altre parole, se il progetto non c‘è perché i locali sono già pronti, perché chiedere il parere su progetto? In ogni caso, da dove si evince che il parere su progetto è obbligatorio? Sta dentro al procedimento con il termine dei 90 gg o è un altro procedimento a sé stante?

La prassi dominante vuole che la commissione debba prima pronunciarsi su “carta” e poi in loco. La pronuncia su carta sarebbe il parare su progetto. A parere mio, la pronuncia su carta non sarebbe proprio un parere su progetto, è solo il modo di valutare la la questione nel suo complesso: documentazione di sicurezza e locali. Il parere su progetto, per come la vedo io, è qualcosa di preventivo alla successiva presentazione della domanda di autorizzazione che può essere chiesto o meno.


Divagazioni a parte, nel caso che hai prospettato, riterrei opportuno che l’organo tecnico di controllo (CCVLPS) debba esprimersi in merito alle osservazioni presentate. Non siamo in fase abilitativa ma siamo in fase di controllo. Dato che all’interno dell’A.mm.ne comunale (come dici) non ci sono soggetti in grado di verificare tecnicamente le integrazioni, spetta alla CCVLPS dare l’ok affinché sia revocata la sospensione. E’ un po’ come succede con la SCIA, questa abilita istantaneamente per legge ma se la PA ravvede delle carenze sui requisiti legali, si entra in una fase procedurale dove la eventuale sospensione dell’attività non cessa istantaneamente al momento delle misure adottate dal privato. La CCVLPS può essere convocata in modo asincrono per valutare quanto inviato, non è detto che debba fare un’altra verifica.