Pubblico spettacolo che norma applicare

Buongiorno,
siamo in difficoltà in merito all’applicazione della legge 16 del 21 febbraio 2025 ( SCIA 200 persone). Il testo recita che si applica agli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturale quali teatro,
musica, danza, musical e proiezione cinematografiche.
Comprendendo la “musica” tutti i concerti ( di qualsiasi tipo e genere) sono soggetti a questa norma?
Una sagra in cui c’è la somministrazione e un pubblico spettacolo, è soggetta a questa norma oppure all’art. 80 TULPS?
Facciamo un esempio pratico:

  1. in un campo sportivo una parrocchia vuole fare una sagra in cui c’è somministrazione e pubblico spettacolo. In una parte del campo si allestisce l’area per cenare e in altra area del campo, ci sarà l’area per lo spettacolo. (questo spettacolo potrebbe essere sotto le 200 persone o superiore alle 200 persone) cosa applico? sotto 200 persone senza stazionamento pubblico libero - sotto 200 persone con stazionamento pubblico relazione asseverata di u n tecnico iscritto all’albo - sopra 200 persone commissione vigilanza?
  2. nello stesso campo sportivo la stessa parrocchia organizza un concerto dal vivo fino a 2000 persone senza somministrazione - SCIA con relazione asseverata di tecnico iscritto all’albo?
    E’ possibile che ci sia così disparità di trattamento tra le due, considerando che l’attività mista in genere è anche meno pericolosa?
    grazie

Per me sono due cose distinte:

  1. la sagra sarà autorizzata come tale (somministrazione temporanea)
  2. il pubblico spettacolo di musica dal vivo - se ne ha i requisiti di capienza ed orario - potrà avvalersi della semplificazione della SCIA di cui al D.L. 201/24 (come convertito, con modificazioni, dalla L. 16/25).

Ovviamente la relazione asseverata e la relazione di safety & security dovranno tenere conto della contestualità dei due eventi.