Buongiorno,
Un’associazione ha presentato a questo Comune la richiesta per organizzare un evento musicale con DJ set e somministrazione di alimenti e bevande, qualificando l’iniziativa come evento privato riservato esclusivamente ai propri soci tesserati. Nella richiesta era anche indicato che l’evento sarebbe stato pubblicizzato mediante social e volantini. Alla luce di questo l’ufficio ha richiesto dei chiarimenti in merito alla natura dell’evento (se privato o aperto al pubblico).
L’associazione ha fornito la seguente risposta:
I nostri eventi sono pubblicizzati sui social, ma l’ingresso è riservato ai soci. Per l’accesso deve essere fatta la tessera associativa, senza di essa non si può accedere all’evento. Abbiamo un nostro sistema che ci permette di verificare chi ha biglietto se ha anche la tessera. Tramite un sistema collegato alla biglietteria ed alla piattaforma WallyFor (con la quale tesseriamo i soci) riusciamo a verificare e nel caso ad avvisare del mancato tesseramento, senza il quale non si può accedere. Inoltre i tesseramenti avvengono tutti in maniera digitale prima dell’inizio dell’evento e non ad evento in corso. Se ciò non accade il nostro sistema invia una mail al cliente con il link per fare la tessera. Ovviamente prima dell’evento e non sulla porta all’ingresso. Stiamo integrando anche un nuovo sistema sul nostro sito, che non permetterà ai clienti di acquistare il ticket, senza prima aver sottoscritto la tessera, anticipando così la possibilità di accedere senza tessera.
Alla luce di questo come si configura l’evento? Evento privato riservato ai soci o va inteso a tutti gli effetti come pubblico spettacolo e quindi soggetto ad autorizzazione ex art.68/69 e 80 TULPS?
Grazie
Virna Seravalle
Si tratta del classico espediente in cui si fa ricorso al rilascio di una tessera con la quale il cliente acquista immediatamente, sul momento o anche prima dell’evento (cioè ad esempio online), ma comunque sempre in modo indiscriminato, aperto a chiunque e senza alcuna formalità particolare se non il pagamento di una minima quota di adesione, la qualità di “socio” del circolo privato o dell’associazione.
In pratica, il tesseramento dei nuovi “soci” è immediato ed automatico, senza alcun filtro e senza che il Consiglio Direttivo abbia precedentemente deliberato la loro ammissione.
Esistono poi altri elementi per individuare questa condotta irregolare, come ad esempio il fatto che il circolo/l’associazione faccia pubblicità indiscriminata sui social o su volantini rivolgendosi al pubblico generico e non esclusivamente ai propri soci.
Il tutto, evidentemente, allo scopo di aggirare l’obbligo di munirsi delle prescritte licenze ed autorizzazioni e quindi svolgere una vera e propria attività imprenditoriale di pubblico spettacolo e/o somministrazione eludendo gli obblighi di legge.
Sul punto puoi vedere la Circolare Min.Interno n. 559/C.19144.12000A(1) del 30 aprile 1996.
Vedi poi la sentenza Cass. Pen., Sez. I, n. 20268 del 27 maggio 2010: “Integra il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento l’esercizio di un’attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come club privato e, come tale, accessibile solo alla ristretta cerchia degli aderenti ad esso, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento della quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l’esercizio di quell’attività in luoghi aperti al pubblico.”