Pubblico spettacolo senza titolo abilitativo

buongiorno
una impresa titolare di attività di somministrazione effettua anche attività di pubblico spettacolo senza aver acquisito il titolo abilitativo ai sensi del TULPS.
La polizia locale accerta più volte la violazione e rimette rapporto di verifica all’ufficio comunale. Dopo il rapporto di servizio della prima violazione è stata disposta ordinanza di cessazione dell’attività di pubblico spettacolo non autorizzata; successivamente la polizia locale accerta nuovamente la violazione da parte della stessa impresa e rimette nuovo rapporto di verifica.
In questo caso, oltre ad essere ancora valida l’ordinanza di cessazione dell’attività non autorizzata notificata a seguito della prima violazione, si configura anche il caso previsto dall’art. 666 del Codice Penale e cioè se l’attività di pubblico spettacolo o trattenimento senza licenza viene svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività (in questo caso Somministrazione) nel caso di reiterazione delle violazioni … è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a 7 giorni?
Ci sono ulteriori sanzioni accessorie da applicare?
grazie
Ufficio Commercio

Non capisco la procedura che sarebbe stata finora adottata, forse hai fatto un po’ di confusione sulle definizioni dei vari atti…
La polizia locale non può limitarsi a comunicare il fatto con rapporto di servizio, ma deve trasmettere il rapporto con la prova dell’avvenuta contestazione / notificazione del verbale relativo alla violazione amministrativa prevista dall’art. 666 del codice penale. Se c’è una violazione, deve essere contestata la sanzione!
Per la suddetta violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta e pertanto il dirigente dell’ufficio comunale competente avrebbe dovuto emettere ordinanza-ingiunzione, stabilendo l’importo della sanzione pecuniaria sulla base dei principi generali previsti dalla L. 689/81.

L’art. 8-bis della legge 689/81 prevede espressamente che, affinché si configuri la reiterazione della violazione amministrativa, debba essere stata accertata con provvedimento esecutivo la prima violazione. L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo: se finora non è stata emessa alcuna ordinanza-ingiunzione, non si sono neanche formate le prime condizioni per fare scattare la reiterazione.

Non mi addentro nel problema dell’inottemperanza all’ordine di cessazione dell’attività abusiva di pubblico spettacolo, nonché nella possibile sussistenza del reato di cui all’art. 681 c.p. per quanto riguarda la mancanza della licenza di agibilità prevista dall’art. 80 TULPS.

buon pomeriggio,
a seguito di quanto detto da MarcoC90, al fine di ottenere una risposta chiara solo ed esclusivamente sull’applicazione dell’art. 666 del Codice Penale.
I verbali di sanzione amministrativa vanno per conto suo (ordinanza ingiunzione, ecc).
Io parlo della violazione in se stessa dell’esercizio “abusivo” di attività di pubblico spettacolo. Anche per la seconda violazione è stato redatto verbale di sanzione amministrativa.
L’art. 666 del Codice Penale parla di disporre la chiusura del locale fino a 7 gg in caso di reiterazione della violazione nel caso che nei locali sia svolta una diversa attività. Non penso si possa riferire all’avvenuta emissione di 2 ordinanze ingiunzione sulle 2 sanzioni elevate, perché si rischierebbe di applicare la chiusura del locale dopo diversi mesi.
Chiedo chiarimenti se si può disporre la chiusura fino a 7 gg sulla base di 2 verbali di sanzione amministrativa e dei rapporti di ispezione/sopralluogo effettuati dalla Polizia Locale.
grazie
Ufficio Commercio

Come avevo già scritto: nel caso di violazioni amministrative, per avere un caso di reiterazione di cui all’art. 8-bis della legge 689/81 occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

  1. All’accertamento della prima violazione abbia fatto seguito l’emissione di un provvedimento esecutivo (ordinanza-ingiunzione). Il semplice verbale che viene contestato/notificato dalla polizia locale non è un provvedimento esecutivo.

  2. Nell’arco di 5 anni il medesimo trasgressore commetta una seconda violazione della stessa indole della prima violazione.

Se nel vostro caso non è stata ancora emanata l’ordinanza-ingiunzione relativa alla prima violazione accertata, non vi sono ancora le condizioni per applicare la “reiterazione” per le violazioni successive e quindi - a mio giudizio - non si può disporre la chiusura fino a 7 giorni prevista dal comma 3 dell’art. 666 c.p.

In alternativa, si potrebbe studiare di applicare una sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 10 del TULPS per il cosiddetto “abuso dell’autorizzazione”, che farebbe seguito ai ripetuti accertamenti di irregolarità, tra l’altro in contrasto con l’ordinanza che disponeva la cessazione dell’attività abusiva di pubblico esercizio.

Andrebbe motivata bene, magari anche a seguito di una relazione complessiva della polizia locale che ricostruisca il “curriculum” del pubblico esercizio, e preceduta da un avviso di avvio del procedimento.