PUNTI VENDITA ESCLUSIVI GIORNALI E RIVISTE. Contratto di fornitura con distributore di zona

Buongiorno, un punto vendita esclusivo (così come non esclusivo) deve obbligatoriamente avere un contratto di fornitura con il distributore di zona? L’esistenza di tale contratto deve essere oggetto di controllo da parte del Comune?
Posto che l’art. 5 bis del dlgs 170/2001 prevede la possibilità che, sulla base di un accordo di fornitura e dietro presentazione di apposita SCIA, un punto vendita esclusivo possa rifornire altre edicole collocate in zone non servite dai normali canali di distribuzione, ritenete che il titolare di un’edicola possa, anche in via occasionale, rifornirsi da un collega anche nel caso in cui la sua sede sia “coperta” dal distributore di zona? Se tale situazione fosse accertata, quali sarebbero le conseguenze sanzionatorie per l’edicola?
Il distributore che si rifiuta di fornire giornali e riviste se non a particolari condizioni (violando di fatto l’art. 5, comma d sexies dlgs 170/2001), a quali sanzioni va incontro, e chi è competente (anche territorialmente) ad applicarle?
Confido nella disponibilità e nella competenza degli esperti di Omniavis e dei colleghi di altri Comuni.
Grazie e buon lavoro.

Non è un aspetto che riguarda, da un punto di vista formale, il Comune / SUAP. Magari, sono quei casi in cui interviene al politica locale per perorare le esigenze di una comunità, ma questo è un altro discorso.

Deve avere il contratto nel senso che il distributore di zona è l’unico soggetto che può fornirgli la stampa. Se poi il distributore fa storie, si può ricorrere all’art. 5-bis del d.lgs. n. 170/2001. Spesso il distruttore, forte della sua posizione di monopolio di fatto, no trova conveniente fare tanti km per vendere pochissime copie. L’edicolante, così, si trova abilitato dal comune ma senza la possibilità di esercitare. L’art. 5-bis trova ratio in questa situazione.

La legge non entra nel dettaglio. Tuttavia, l’incipit dell’art. 5-bis è abbastanza chiaro: Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione…

A parere mio potrebbe stare in piedi anche una situazione a intermittenza. Talvolta i giornali non arrivano (maltempo ecc.) e allora Tizio ricorre al piano B. Probabilmente il problema non si pone perché prendendo i giornali da altro punto vendita il guadagno è minore che prenderli dal distributore. Accadesse, il distributore agirebbe in sede civile per il rispetto del contratto ma non vedo azioni del servizio del commercio del comune.

Il d.lgs. n. 170/2001 rimanda alle sanzioni di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 114/98 ma lì non si ravvede una sanzione per un’ipotesi del genere. La controversia, a parere mio è da risolvere in sede civile relativamente all’inadempienza contrattuale (sempre che il contratto sia stato scritto).
Parallelamente, si può prendere la strada della segnalazione della pratica commerciale scorretta. Vedi qua: AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato

E’ vero che c’è una violazione dell’art. 5, comma 1, lett. d-sexies ma fino a un certo punto. Il fatto non è la differenza di condizioni contrattuali ma la volontà di non contrattualizzare

Vedi lavori come questo anche se dato: https://core.ac.uk/download/pdf/55142798.pdf