Buongiorno,
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della LR Veneto 15.03.2022, n. 7, l’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, abilita, altresì, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla
LR Veneto 28 dicembre 2012, n.50.
In passato i punti vendita esclusivi potevano aggiungere la vendita alimentare e non alimentare solo presentando la SCIA di vicinato; ora è da intendersi che un punto vendita esclusivo non sia più tenuto a presentare la scia di vicinato, nemmeno in caso di vendita nel settore merceologico alimentare?
Cordiali saluti.