Punto vendita esclusivo

Buongiorno,
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della LR Veneto 15.03.2022, n. 7, l’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, abilita, altresì, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla
LR Veneto 28 dicembre 2012, n.50.

In passato i punti vendita esclusivi potevano aggiungere la vendita alimentare e non alimentare solo presentando la SCIA di vicinato; ora è da intendersi che un punto vendita esclusivo non sia più tenuto a presentare la scia di vicinato, nemmeno in caso di vendita nel settore merceologico alimentare?

Cordiali saluti.

La disposizione mi pare chiara. Se ai sensi della prima disposizione che ho citato si poteva pensare il contrario, la specificazione sul titolo abilitativo è inequivocabile: basta quello anche per il commercio al dettaglio di qualsivoglia prodotto. E’ un concetto noto che si applica, ad esempio, anche quando una bottega in sede fissa vende pure tramite web.

Chiaramente, l’interpretazione ultraletterale ma ragionevole/doverosa aggiunge: se si vendono prodotti alimentari occorre la notifica ex reg. CE 852/04. La Regione, anche volesse, non ha possibilità giuridica di modificare il campo applicativo di un regolamento CE (ora UE). inoltre, ritengo che sono fatte salve anche le procedure legali se si superasse la dimensione dell’esercizio di vicinato (altrimenti si determinerebbe un’interpretazione assurda contra legem: se vendo giornali e riviste posso aprire una grande strutta di vendita annessa senza titolo abilitativo)