Q&A: possibile la stipula con scambio di lettere commerciali sopra i 40.000 euro? (18/11/2022)
Dlgs 50/2016 art. 32 comma 14
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
http://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1398
https://www.lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/23765/stipula-contratti
https://gdc.ancidigitale.it/appalti-ammissibile-la-firma-a-distanza-dei-contratti-a-seguito-di-gara/
https://www.notaiochiofalo.it/appalti-e-atti-pubblici-informatici/
BOZZA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Articolo 18.
Il contratto e la sua stipulazione.
- Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I, articolo 3, lettera a-bis), con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto