Ai sensi dell’art. 9 della legge 21/92, al titolare che abbia trasferito la licenza taxi oppure l’autorizzazione NCCi, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico (mai più) e non può esserne trasferita altra (compravendita) se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
In sintesi, sussiste la preclusione in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, legittimando l’interessato esclusivamente ad acquisirne una nuova in via traslativa (quindi, a titolo oneroso), sempre che, in tal caso, siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza (vedi sentenza CdS n. 772/2021).
Non è mai stato chiarito, a livello legale, se tali divieti si “intracciano”: se tizio vendesse una licenza TAXI i divieti indicati sopra si estenderebbero anche all’acquisto/bando di un’autorizzazione NCC?
Tuttavia, a livello giurisprudenziale, ci sono dei precedenti. Per il TAR Lomabrdia, Milano, n. 1137/2002 i divieti (divieto di acquisto entro 5 anni e preclusione definitiva) sono bidirezionali. Se Tizio vendesse un’autorizzazione NCC il fatto sarebbe rilevante sia per un’altra autorizzazione NCC sia per un’altra licenza TAXI (e viceversa).