Quando attivare la Conferenza di Servizi?

Vorrei capire cosa ne pensate su quando dover obbligatoriamente attivare una Conferenza di Servizi.
La L. 241/1990 dice, sostanzialmente, che è obbligatoria quando sono necessari più pareri di enti diversi.
Anche in alcuni corsi di formazione, è stato specificato che i due pareri (minimo) richiesti non devono invece considerare l’ente procedente (nel mio caso il Comune).
Questa interpretazione è corretta? Vi risultano in giurisprudenza alcune decisioni che propendano per l’una o l’altra interpretazione?

Come esempio pratico, recentemente avvenuto, è pervenuta una istanza unica con richiesta di autorizzazione per un’insegna di esercizio, con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica. In tal caso gli enti che devono fornire un parere sono la Sovrintendenza e il Comune stesso. Da una risposta trovata del Dott. Chiarelli, sul discorso paesaggistica, lui era stato molto sintetico: se è solo paesaggistica è solo un normale procedimento ordinario, se c’è altro, va in CdS.

Grazie.

La prassi dominante vuole che le regole di ingaggio siano:

  • Un procedimento con due o più pareri/atti da acquisire da amministrazioni DIVERSE.
  • Due o più procedimenti contestuali di competenza di amministrazioni DIVERSE.

TAR Lecce n. 170/2010: Dal tenore letterale della norma citata risulta chiaramente che l’istituto della conferenza di servizi non è invocabile per regolare i rapporti infraprocedimentali tra uffici dello stesso ente, come nel caso di specie tra Avvocatura interna e SUAP; al contrario l’istituto in esame assolve una funzione semplificatoria e acceleratoria relativamente alle decisioni che coinvolgono “altre amministrazioni” ovverosia una molteplicità di interessi e dunque una pluralità di entità amministrative, ciascuna delle quali ricollegabile a distinti centri di potere