Un post sul gruppo Facebook Concorsi pubblici di Chiarelli mi ha visto intervenire e interagire in dialogo (se così si può dire…) con almeno un altro utente, oltre all’autore del post (entrambi anonimi peraltro).
Il tema era il seguente:
“Se l’amministrazione deve coprire un posto di funzionario di nuova istituzione (figura non presente in organico), quali sono le modalità di reclutamento?
La progressione verticale, se ci sono dipendenti cat. C con i titoli di accesso dall’esterno, ha una prevalenza rispetto a concorso o mobilità esterna?”
https://www.facebook.com/groups/338378656798172/?multi_permalinks=1960850757884279
Piccola nota preliminare.
Credo che il riferimento ai “titoli di accesso dall’esterno” vada inteso nel senso che gli interni possiedono già i requisiti richiesti per partecipare a un concorso per quella qualifica.
È un argomento che ha senso sul piano organizzativo (perché valorizza risorse già formate), ma non incide sul piano giuridico: il possesso dei requisiti non trasforma la progressione in modalità preferenziale rispetto al concorso, che resta la regola di accesso.
Nel corso della discussione, l’autore richiamava correttamente i principi di economicità, buon andamento e valorizzazione del merito.
Un altro utente sosteneva invece che, da una lettura sistematica del TUPI, si ricaverebbe una sorta di prevalenza delle progressioni verticali.
Il punto centrale, a mio avviso, è che si tende a confondere un criterio di buona amministrazione con un vincolo giuridico.
Che sia “più semplice” valorizzare gli interni può anche essere vero sul piano organizzativo; ma sul piano normativo il sistema – anche alla luce degli interventi più recenti – continua a qualificare il concorso pubblico come metodo ordinario e prioritario, in quanto presidio di imparzialità, trasparenza e apertura della selezione.
Non a caso, la dottrina più aggiornata evidenzia come si sia passati da un favor per soluzioni alternative (in primis lo scorrimento delle graduatorie, sulla scia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011) a una logica inversa, in cui è semmai l’uso di strumenti diversi dal concorso (di per sé garanzia di imparzialità, trasparenza e selezione meritocratica) a richiedere giustificazione, anche alla luce del mutato quadro normativo (cfr. interventi più recenti, a partire dal c.d. Decreto PA 2025 ora legge 69/2025).
In questo senso si colloca anche la giurisprudenza amministrativa più recente (tra cui TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1272/2025 e n. 1202/2026), che valorizza il ruolo del concorso rispetto allo scorrimento, proprio in ragione del nuovo assetto normativo.
Questo, per inciso, non è frutto di “intelligenze artificiali”, ma trova riscontro anche in dottrina (tra le altre, nel Trattato Giuffrè – Diritto del lavoro, vol. III, sez. IV, cap. I “Accesso e progressioni di carriera”, A. Riccobono), dove si ricostruisce chiaramente il passaggio:
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dal favor per lo scorrimento
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alla rivalutazione del concorso quale strumento ordinario di reclutamento.
Quanto alle progressioni tra aree, l’art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 ne consente l’attivazione, ma non attribuisce loro alcuna prevalenza rispetto al concorso pubblico.
È possibile riservare una quota di posti al personale interno in possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno, ma resta fermo il principio per cui l’accesso dall’esterno deve essere adeguatamente garantito (Corte cost. n. 90/2012; n. 37/2015; CGAS n. 134/2019).
Le progressioni verticali, inoltre, sono procedure selettive, limitate e programmate, condizionate dalla contrattazione collettiva e dai vincoli di risorse.
In sintesi:
la progressione verticale è una possibilità, non una modalità preferenziale.
La copertura di nuovi posti di funzionario avviene ordinariamente tramite concorso pubblico, eventualmente accompagnato da riserve per il personale interno, ma sempre nel rispetto del principio di accesso dall’esterno.
