Quando sono consentite le partecipazioni pubbliche, anche minoritarie, degli enti locali. Pronuncia della Consulta

Corte Costituzionale, sentenza n.201 del 2022

È parzialmente illegittimo l’articolo 3, comma 2, della legge della Sicilia 26
maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), là
dove consentiva ai Comuni della Regione, in relazione allo sviluppo delle località
montane e delle relative aree sciabili, di costituire o partecipare a società per
un indefinito e quindi eccessivo insieme di finalità e attività. Ciò collide, infatti, con
l’impostazione alla base del Testo Unico delle società partecipate (TUSP) che,
attraverso un doppio vincolo, di scopo e di attività, punta a contrastare l’aumento
ingiustificato delle partecipazioni pubbliche.

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