Quesiti interpretativi in materia di Accordo Quadro nei settori speciali – criteri economici, modalità di affidamento dei contratti applicativi e sistema delle garanzie (D.Lgs. 36/2023)

Le chiedo cortesemente un Suo parere in merito ai seguenti quesiti relativi ad una procedura aperta nei settori speciali, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori, senza rilancio competitivo, per l’affidamento della vendita di titoli di viaggio (criterio OEPV con metodo lineare).

  1. Sull’aggio imposto: È legittimo prevedere che a ciascuno dei cinque operatori ammessi alla rete di vendita sia riconosciuto d’ufficio l’aggio offerto dal concorrente primo classificato, fatto salvo il caso in cui l’aggio indicato dal singolo concorrente in sede di offerta risulti inferiore a quello del primo classificato?
  2. Sull’assenza di criteri di ripartizione (Art. 154): La disciplina per i Settori Speciali (art. 154 del D.Lgs. n. 36/2023) prevede l’obbligo di aggiudicare gli appalti basati su Accordo Quadro con più operatori secondo “regole e criteri oggettivi” indicati nei documenti di gara. Alla luce di tale quadro normativo, se il Capitolato non prevedesse alcun criterio di ripartizione (quali bacini territoriali, target di utenza o quote minime), affidando l’esecuzione dei contratti applicativi esclusivamente alla capacità commerciale spontanea dei singoli operatori, tale impostazione non risulterebbe in contrasto con il citato art. 154? Ciò in quanto l’individuazione dell’esecutore e i relativi volumi di attività apparirebbero totalmente svincolati dalla graduatoria di merito, rendendo di fatto vana la selezione competitiva iniziale.
  3. Sul sistema delle garanzie (Art. 117): Secondo l’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, in un Accordo Quadro l’operatore economico è tenuto a costituire una garanzia sull’AQ (2%) e una garanzia sui singoli contratti applicativi (10%). Alla luce del principio di proporzionalità, risulta legittimo prevedere una garanzia sul transato (100%) come unica garanzia operativa in sostituzione delle precedenti? In caso affermativo, come andrebbero gestite le riduzioni previste dagli artt. 117 e 106 comma 8 per il possesso di certificazioni, qualora la base di calcolo della garanzia sia variabile e non predeterminata?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

  1. Sull’aggio imposto: La pratica di riconoscere d’ufficio l’aggio offerto dal concorrente primo classificato a tutti gli operatori ammessi può essere considerata legittima nel contesto di un Accordo Quadro, purché sia prevista chiaramente nei documenti di gara e non discrimini tra i partecipanti. Questo approccio deve essere giustificato da ragioni di efficienza economica e trasparenza, assicurando che tutti gli operatori siano trattati equamente. La legittimità di tale pratica dipende dalla sua coerenza con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, fondamentali nel diritto degli appalti pubblici.

  2. Sull’assenza di criteri di ripartizione (Art. 154): L’articolo 154 del D.Lgs. n. 36/2023 richiede che gli appalti basati su Accordo Quadro con più operatori siano aggiudicati secondo regole e criteri oggettivi. L’assenza di criteri di ripartizione potrebbe effettivamente contrastare con questa disposizione, in quanto renderebbe la selezione competitiva iniziale meno rilevante. È importante che i documenti di gara stabiliscano criteri chiari e trasparenti per la ripartizione degli affidamenti, al fine di garantire l’effettiva competitività e l’equità tra gli operatori economici.

  3. Sul sistema delle garanzie (Art. 117): L’articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce i requisiti per le garanzie in un Accordo Quadro. La sostituzione delle garanzie previste con una garanzia unica sul transato potrebbe essere considerata legittima se rispetta il principio di proporzionalità e se è adeguatamente giustificata nei documenti di gara. Tuttavia, la gestione delle riduzioni previste dagli articoli 117 e 106 comma 8 richiede un’attenzione particolare per assicurare che il possesso di certificazioni influenzi proporzionalmente la garanzia, mantenendo la sua funzione di sicurezza per l’amministrazione aggiudicatrice. La base di calcolo variabile della garanzia richiede un meccanismo chiaro e trasparente per l’applicazione delle riduzioni, al fine di garantire che il sistema di garanzie rimanga equo e proporzionato.

Conclusione sintetica: La legittimità delle pratiche relative all’aggio imposto, all’assenza di criteri di ripartizione e al sistema delle garanzie in un Accordo Quadro dipende dalla loro coerenza con i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, così come dalla loro chiara previsione nei documenti di gara.

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