Quesiti su scuola di ballo in Toscana

Salve Simone,

Vorrei un parere per fare chiarezza sulla corretta qualificazione amministrativa e sugli obblighi di sicurezza di una scuola di ballo.

Parliamo di una struttura che propone ad esempio danze caraibiche (salsa, bachata) NON affiliata al CONI, alla FIDS o a Enti di Promozione Sportiva.

La Legge Regionale sulle palestre (LR Toscana 21/2015, art. 12) dice chiaramente che dall’applicazione del regolamento sono esclusi i locali dove si svolgono “ballo e danza non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente”.

Qui sorge il dubbio interpretativo sulla formulazione della norma:
Cosa intende il legislatore per “non ricomprese”?

  • Significa che sono escluse dal regolamento palestre le danze tradizionali, storiche, popolari o folkloristiche (proprio perché non codificate dalla federazione sportiva e quindi puramente culturali/ricreative)?
  • Oppure, al contrario, l’intento era escludere le scuole di danza classica, moderna o caraibica (che sono discipline codificate FIDS) per non equipararle alle palestre di fitness, finendo però per scrivere la norma con una formulazione ambigua?

Alla luce di questa zona grigia, chiedo:

  1. Come interpretiamo “ricomprese”? L’esclusione della Legge Regionale vale per il tipo di ballo insegnato (criterio oggettivo) o serve per forza l’affiliazione formale alla federazione (criterio soggettivo)?

  2. Di conseguenza, che cos’è questo locale per il SUAP? Escluso dal regolamento palestre e non essendo un impianto sportivo CONI, si può qualificare semplicemente come locale adibito ad attività didattica privata (tipo scuola di lingue o di musica)?

  3. E il DAE? Non essendo una ASD/SSD, non essendo un impianto sportivo e non essendo una “palestra” per la Regione, scatta comunque l’obbligo di legge della 116/2021 o rientriamo solo nella generica responsabilità civile del gestore?

in attesa di riscontro ringrazio anticipatamente.

1. L’interpretazione di “non ricomprese”: Criterio Oggettivo vs Soggettivo

La formulazione dell’art. 12, comma 2, lett. b) della LR Toscana 21/2015 (“ballo e danza non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente”) è tecnicamente infelice, ma la prassi applicativa e la ratio della norma hanno chiarito la direzione.

  • L’intento originario (Criterio Oggettivo): Il legislatore voleva escludere dall’obbligo di “regolamento palestre” (che impone requisiti stringenti come la presenza del Direttore Tecnico laureato in Scienze Motorie) le forme di ballo prettamente culturali, sociali, popolari o storiche (es. tarantella, balli folcloristici, danze storiche ottocentesche). L’idea era: “Se non è una disciplina codificata come sport dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), allora non è attività motoria/sportiva da palestra, ma cultura/ricreazione, quindi è esclusa”.
  • Il paradosso del Caraibico (Salsa e Bachata): I balli caraibici sono codificati e ricompresi nelle discipline ufficiali della FIDS. Di conseguenza, applicando alla lettera il criterio oggettivo, la salsa e la bachata rientrerebbero nell’applicazione della legge sulle palestre.
  • La svolta del Criterio Soggettivo: Poiché la struttura in questione NON è affiliata al CONI, alla FIDS o a un EPS, per l’ordinamento sportivo italiano quella specifica attività non esiste come “sport”. Viene meno il presupposto dell’attività ludico-motoria regolamentata a livello sportivo. Di riflesso, i SUAP comunali toscani tendono ad applicare un criterio di fatto: se la struttura non gode delle agevolazioni dello sport dilettantistico e non è inserita nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), l’attività non può essere qualificata come sportiva, bensì come attività commerciale/didattica privata ricreativa.

Quindi, la tua scuola è esclusa dal regolamento palestre per via della sua natura giuridica (società/impresa commerciale di servizi o associazione culturale pura, e non associazione sportiva).

2. Qualificazione per il SUAP e Urbanistica

Se non siamo una ASD/SSD, non siamo un impianto sportivo e siamo esclusi dalle palestre, cosa siamo per il Comune?

La qualifica corretta è proprio quella di Locale adibito ad attività didattica privata / servizi culturali e ricreativi (del tutto affine a una scuola di lingue, di recitazione o di musica).

Ai fini della pratica SUAP e della conformità urbanistica, questa qualificazione comporta quanto segue:

Ambito Requisiti e Qualificazione
Destinazione d’uso Commerciale (o direzionale/servizi a seconda del piano strutturale comunale), ma non sportiva o “impianto sportivo”.
Titolo abilitativo SUAP Spesso si procede con una SCIA per “apertura di attività di servizi alla persona / attività ricreativa-culturale”, oppure nei casi di insegnamento puro, una semplice comunicazione, a meno che non si configurino trattenimenti pubblici.
Criterio fondamentale La struttura non deve configurarsi come pubblico spettacolo o trattenimento (no serate danzanti aperte al pubblico con biglietto o consumazione, altrimenti scattano i ben più rigidi articoli 68/80 del TULPS). Deve rimanere didattica pura a porte chiuse per gli iscritti.

3. L’obbligo del DAE (Defibrillatore) secondo la Legge 116/2021

Questo è il punto in cui la sicurezza scavalca le definizioni amministrative regionali. La Legge statale 4 agosto 2021, n. 116 ha esteso progressivamente l’obbligo del DAE.

L’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge 116/2021 dispone l’obbligo di installazione del defibrillatore presso:

“le società e le associazioni sportive dilettantistiche, nonchè nei luoghi in cui si svolge attività modalità sportiva (…)”

Dato che non sei una ASD/SSD e non sei una palestra secondo la legge regionale, dal punto di vista strettamente letterale del “comparto sportivo” potresti pensare di essere escluso. Tuttavia, la risposta pende decisamente verso l’obbligo (o l’estrema necessità di averlo) per due motivi fondamentali:

A. La definizione di “Scuola” della Legge 116/2021

La stessa legge 116/2021 impone l’obbligo del DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Sebbene il testo si riferisca primariamente al sistema di istruzione nazionale, in sede di contenzioso civile la dicitura “scuola di ballo” e la presenza di un flusso continuo di allievi (spesso minori o soggetti a sforzo cardiaco) rende la linea di demarcazione sottilissima.

B. Il combinato disposto con l’Art. 2087 c.c. e la Responsabilità Civile

Se un allievo ha un arresto cardiaco durante una lezione di salsa (attività che comporta un incremento significativo della frequenza cardiaca) e nel locale non c’è un DAE, il gestore rischia l’imputazione per Omicidio Colposo o lesioni gravissime, oltre a una richiesta di risarcimento danni miliare in sede civile.

Il giudice non guarderà se il SUAP ti ha registrato come “scuola di lingue” o “palestra”, ma valuterà il rischio intrinseco dell’attività svolta (sforzo fisico) e la prevedibilità del danno. Non avere il DAE nel 2026, con i costi attuali e la diffusione della cultura della cardioprotezione, verrebbe quasi certamente catalogato come colpa grave per negligenza e imperizia (Art. 2043 e 2087 del Codice Civile).

Verdetto sul DAE: Anche se amministrativamente non sei una ASD, l’attività comporta sforzo fisico di tipo cardio. L’obbligo sostanziale sussiste sul piano della responsabilità civile del gestore. Installare un DAE e formare lo staff (corso BLSD) è l’unico scudo legale per evitare il tracollo penale e civile in caso di sinistro.