Quesito art 10/bis Legge 241/90

Buonasera Dott. Chiarelli,

ho iniziato ad approfondire lo studio adesso.
Dopo aver studiato il mio libro, seguito il suo corso ed infine iniziato a leggere la norma nel dettaglio, trovo, all’art 10 bis della Legge 241/90, che, nel preavviso di rigetto “i termini ricominciano a decorrere dieci giorno DOPO la presentazione delle osservazioni” e non “ricominciano a decorrere DALLA data di presentazione”.

La diatriba precedente era se sospendono o interrompono, e come studiato fino ad adesso interrompono. Ora, con la modifica apportata dal decreto semplificazioni, i termini ricominciano effettivamente dopo 10 gg dalla presentazione delle osservazioni? Interrompono o sospendono? Scusi la confusione, ma, dalla certezza che avevo, la lettura della norma mi ha fatto nascere questi dubbi.

Magari è argomento già discusso nei vari gruppi o video aggiornati, ma sto mettendomi in pari con lo studio in questo periodo.

In attesa di una Sua risposta e ringraziandoLa some sempre di tutto Le porgo i miei migliori saluti.

Manuela

Buon pomeriggio.

Di seguito la risposta al tuo quesito.

Con le modifiche apportate all’art. 10 bis della legge generale sul procedimento amministrativo con la legge 120 del 2020, di conversione del c. d. decreto semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), il legislatore ha posto fine alla richiamata querelle sull’esegesi da attribuire al termine “interruzione” da riferirsi ai termini procedimentali.

Si statuisce espressamente che “La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo”.

Con tale modifica, dunque, è stata definitamente sancita la portata meramente sospensiva, e non già interruttiva, del termine di conclusione del procedimento per effetto della comunicazione del preavviso di rigetto, con nuova decorrenza dello stesso al momento della presentazione delle osservazioni da parte del privato o, in assenza, dalla scadenza dei dieci giorni previsti a tal fine

La modifica di cui sopra è stata apportata dall’articolo 12 del D.L. n.76//2020 convertito in Legge n.120/2020, che ha novellato diversi articoli della Legge n.241/1990, allo scopo di rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già contemplate nella citata legge, attraverso la semplificazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi.

Per completezza espositiva corre l’obbligo di sottolineare che ulteriori modiche alla legge sul procedimento amministrativo sono state apportate dal c.d. decreto semplificazioni bis che agli articoli 61, 62 e 63, intervengono su altri istituti della L. 241/1990, tra cui: l’esercizio del potere sostitutivo (articolo 2, L. 241/1990), il silenzio assenso (articolo 20, L 241/1990 ) e l’annullamento d’ufficio (articolo 21-nonies, L. 241/1990).

Per approfondire vedi:

Diritto Amministrativo

Le modifiche alla legge 241/1990 introdotte dal decreto semplificazioni bis

Buona lettura

Simona

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Buongiorno Dott.ssa Anzani,
in presenza di un controinteressato all’interno della 241, il termine del procedimento può essere sospeso per un periodo di 10 gg, facendo cosi slittare il periodo del procedimento fino ad un massimo di 40?. In caso affermativo, qual’ è il riferimento normativo? oppure il termine dei 10gg va computato all’interno dei 30 giorni utili per la conclusione del procedimento?
Attendo sue.
Grazie mille
Anastasia

Ciao Anastasia,

il termine viene sospeso, quindi rispondendoti atecnicamente “espande” il termine di 10 gg, poichè questo ricomincia a decorrere una volta spirati i dieci giorni se la PA riceve osservazioni/istanze/documenti .

Facciamo un esempio concreto, di seguito, presumendo che si tratti di un procedimento amministrativo della durata di 30 giorni (non è sempre così, atteso che vi possono essere termini diversi ex art. 2 della L…241/90):

Esempio:

  • 1 giugno: inizio del decorso del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;

  • 10 giugno: comunicazione al privato istante del preavviso di rigetto, che determina la sospensione del termine procedimentale e l’apertura di una parentesi procedimentale di 10 gg. in cui il privato può presentare osservazioni/istanze/documenti;

  • 20 giugno: scadenza del predetto termine di 10 giorni;

  • 1 luglio: ricominciano a decorrere i termini del procedimento, ossia i rimanenti 20 giorni (i primi 10 giorni sono quelli decorsi dall’1 giugno al 10 giugno);

  • 20 luglio: termine finale del procedimento.

Il riferimento normativo è l’art. 10 bis della L.241/90, come modificato dalla L.120/20, di conversione del decreto semplificazioni, nella parte che ti evidenzio in grossetto:

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.”

Sperando di aver chiarito il tuo dubbio, auguro buono studio

Simona

Si risposta chiara e precisa. Grazie mille.
Anastasia

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