Egregio Dott. Chiarelli,
in una prova scritta del concorso per ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI del Comune di Milano (ISAC C2026 - 15 posti - Comune Milano), tuttora in svolgimento (le cui prove orali inizieranno fra qualche giorno), è stato posto il seguente quesito:
“Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000, il piano esecutivo di gestione (PEG) è deliberato entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione:
a) In termini di competenza. b) In termini di cassa. c) In termini competenza e cassa.”
La risposta che è stata considerata corretta è la a), tuttavia nel mio ricorso ho rilevato quanto segue.
L’Art. 169 del D.Lgs. 267/2000, espressamente richiamato dal quesito, disciplina il Piano Esecutivo di Gestione prevedendo, oltre alla redazione in termini di competenza, anche la redazione in termini di cassa con riferimento al primo esercizio.
Il quesito, facendo generico riferimento alla totale disposizione normativa senza circoscriverne l’ambito applicativo (ad esempio limitandolo al regime successivo al primo esercizio o anche solo escludendo quest’ultimo), induce il candidato a considerare l’intero contenuto prescrittivo della norma che, al comma 1, recita: “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. […]”.
Ne consegue che, tra le alternative disponibili:
-
l’opzione a) risulterebbe corretta solo se il quesito facesse specifico riferimento al regime del PEG successivo al primo esercizio;
-
l’opzione c), invece, risulta corretta in generale, in quanto conforme alla totale previsione normativa che include anche il regime del primo esercizio.
La replica al mio ricorso è stata la seguente:
“Gentile Candidato,
con riferimento a quanto da Lei indicato, si comunica che la Società - incaricata del servizio di assistenza, progettazione e realizzazione della prova scritta della selezione in oggetto, e contattata, in merito, dall’Ufficio Scrivente - ha confermato la correttezza del quesito così come predisposto.
Nello specifico, il dettato normativo citato fissa una regola generale ben delineata: il PEG viene deliberato “in termini di competenza”. La previsione della redazione in termini di cassa rappresenta invece una specificazione espressamente ed esclusivamente limitata al solo “primo esercizio”.
Non essendovi nella traccia del quesito alcuna menzione o limitazione alla fattispecie eccezionale/specifica del “primo esercizio”, la domanda interroga pacificamente i candidati sulla valenza generale dell’istituto. Rispondendo “In termini di competenza e cassa”, si commette l’errore di elevare a regola generale per tutto il PEG un parametro (quello di cassa) che il legislatore impone unicamente e tassativamente per l’annualità iniziale.
Tutto ciò premesso, si conferma la correttezza del quesito così come predisposto e si comunica che la Sua richiesta non può essere accolta.”
A ulteriore corroborazione delle motivazioni già espresse nel mio ricorso, noto anche che:
- le disposizioni del vigente D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, che al paragrafo 10.1 dell’Allegato 4/1 prescrivono che “Il piano esecutivo di gestione: è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;”, comportano che tutti i PEG adottati (nel caso specifico del Comune di Milano, l’ultimo con Delibera n. 25 del 15/01/2026) all’atto della deliberazione risulteranno sempre essere redatti sia in termini di competenza che di cassa, a prescindere, ovviamente, da quali parti lo sono in termini dell’una piuttosto che dell’altra, perché il PEG non può mai mancare della parte relativa al primo esercizio;
- il comma 3-bis, dell’art. 169, del D.Lgs. n. 267/2000 in questione, oltre a richiamare il suddetto D.Lgs. 118/2011, specifica che “Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione” che, secondo il disposto del comma 3, dell’art.151 sempre del D.Lgs. n. 267/2000, “comprende le previsioni di competenza e di cassa […]”.
Alla luce di tutto ciò non vedo quale possa essere la ratio che consenta di considerare corretta la risposta a) in luogo della c) nel quesito d’esame, se non quella di erroneamente limitarsi al contenuto del primo periodo del primo capoverso del comma 1 dell’articolo in questione nella redazione della stessa, “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza”, tralasciando il dettato nel periodo successivo, “Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.”, che completa la disposizione normativa.
Riassumendo in modo banale la questione, sembrerebbe che la soluzione proposta dal test come corretta sia “In termini di competenza” perché il quesito è stato “cucito” limitandosi al primo periodo del comma 1 dell’art. 169 del TUEL, formulandolo ricalcandone le parole come “… il piano esecutivo di gestione (PEG) è deliberato …” invece di “… il piano esecutivo di gestione (PEG) è redatto …” e il suddetto primo periodo riporta proprio: “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) […], in termini di competenza.”. Peccato che, non solo quanto segue immediatamente quel periodo specifichi che il PEG debba contenere anche i termini di cassa ma non risulta neanche che sia mai stato deliberato un PEG che non fosse stato redatto sia in termini di competenza che di cassa. E, quindi, finché non si trova almeno un PEG deliberato solo in termini di competenza, la risposta giusta dovrebbe essere la c).
Vorrei dunque chiederle qual è il suo punto di vista in merito a tale quesito.
Ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà indicarmi.
Cordiali Saluti
