Quesito di un concorso sul comma 1 dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

Egregio Dott. Chiarelli,

in una prova scritta del concorso per ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI del Comune di Milano (ISAC C2026 - 15 posti - Comune Milano), tuttora in svolgimento (le cui prove orali inizieranno fra qualche giorno), è stato posto il seguente quesito:

“Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000, il piano esecutivo di gestione (PEG) è deliberato entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione:

a) In termini di competenza. b) In termini di cassa. c) In termini competenza e cassa.”

La risposta che è stata considerata corretta è la a), tuttavia nel mio ricorso ho rilevato quanto segue.

L’Art. 169 del D.Lgs. 267/2000, espressamente richiamato dal quesito, disciplina il Piano Esecutivo di Gestione prevedendo, oltre alla redazione in termini di competenza, anche la redazione in termini di cassa con riferimento al primo esercizio.

Il quesito, facendo generico riferimento alla totale disposizione normativa senza circoscriverne l’ambito applicativo (ad esempio limitandolo al regime successivo al primo esercizio o anche solo escludendo quest’ultimo), induce il candidato a considerare l’intero contenuto prescrittivo della norma che, al comma 1, recita: “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. […]”.

Ne consegue che, tra le alternative disponibili:

  • l’opzione a) risulterebbe corretta solo se il quesito facesse specifico riferimento al regime del PEG successivo al primo esercizio;

  • l’opzione c), invece, risulta corretta in generale, in quanto conforme alla totale previsione normativa che include anche il regime del primo esercizio.

La replica al mio ricorso è stata la seguente:

“Gentile Candidato,

con riferimento a quanto da Lei indicato, si comunica che la Società - incaricata del servizio di assistenza, progettazione e realizzazione della prova scritta della selezione in oggetto, e contattata, in merito, dall’Ufficio Scrivente - ha confermato la correttezza del quesito così come predisposto.

Nello specifico, il dettato normativo citato fissa una regola generale ben delineata: il PEG viene deliberato “in termini di competenza”. La previsione della redazione in termini di cassa rappresenta invece una specificazione espressamente ed esclusivamente limitata al solo “primo esercizio”.

Non essendovi nella traccia del quesito alcuna menzione o limitazione alla fattispecie eccezionale/specifica del “primo esercizio”, la domanda interroga pacificamente i candidati sulla valenza generale dell’istituto. Rispondendo “In termini di competenza e cassa”, si commette l’errore di elevare a regola generale per tutto il PEG un parametro (quello di cassa) che il legislatore impone unicamente e tassativamente per l’annualità iniziale.

Tutto ciò premesso, si conferma la correttezza del quesito così come predisposto e si comunica che la Sua richiesta non può essere accolta.”

A ulteriore corroborazione delle motivazioni già espresse nel mio ricorso, noto anche che:

  • le disposizioni del vigente D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, che al paragrafo 10.1 dell’Allegato 4/1 prescrivono che “Il piano esecutivo di gestione: è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;”, comportano che tutti i PEG adottati (nel caso specifico del Comune di Milano, l’ultimo con Delibera n. 25 del 15/01/2026) all’atto della deliberazione risulteranno sempre essere redatti sia in termini di competenza che di cassa, a prescindere, ovviamente, da quali parti lo sono in termini dell’una piuttosto che dell’altra, perché il PEG non può mai mancare della parte relativa al primo esercizio;
  • il comma 3-bis, dell’art. 169, del D.Lgs. n. 267/2000 in questione, oltre a richiamare il suddetto D.Lgs. 118/2011, specifica che “Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione” che, secondo il disposto del comma 3, dell’art.151 sempre del D.Lgs. n. 267/2000, “comprende le previsioni di competenza e di cassa […]”.

Alla luce di tutto ciò non vedo quale possa essere la ratio che consenta di considerare corretta la risposta a) in luogo della c) nel quesito d’esame, se non quella di erroneamente limitarsi al contenuto del primo periodo del primo capoverso del comma 1 dell’articolo in questione nella redazione della stessa, “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza”, tralasciando il dettato nel periodo successivo, “Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.”, che completa la disposizione normativa.

Riassumendo in modo banale la questione, sembrerebbe che la soluzione proposta dal test come corretta sia “In termini di competenza” perché il quesito è stato “cucito” limitandosi al primo periodo del comma 1 dell’art. 169 del TUEL, formulandolo ricalcandone le parole come “… il piano esecutivo di gestione (PEG) è deliberato …” invece di “… il piano esecutivo di gestione (PEG) è redatto …” e il suddetto primo periodo riporta proprio: “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) […], in termini di competenza.”. Peccato che, non solo quanto segue immediatamente quel periodo specifichi che il PEG debba contenere anche i termini di cassa ma non risulta neanche che sia mai stato deliberato un PEG che non fosse stato redatto sia in termini di competenza che di cassa. E, quindi, finché non si trova almeno un PEG deliberato solo in termini di competenza, la risposta giusta dovrebbe essere la c).

Vorrei dunque chiederle qual è il suo punto di vista in merito a tale quesito.

Ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà indicarmi.

Cordiali Saluti

Art. 169 comma 1 D.Lgs. 267/2000 (TUEL): Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

CONTENUTO

L’articolo 169, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, noto come Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), stabilisce un’importante procedura per la gestione finanziaria degli enti locali. In particolare, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) deve essere adottato entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. Questo strumento ha la funzione di assegnare obiettivi di gestione ai responsabili dei vari servizi, specificando le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro raggiungimento.

Il PEG rappresenta un atto di diritto vincolante per la giunta comunale, il che significa che le decisioni e le assegnazioni contenute nel PEG devono essere rispettate e attuate. La sua redazione è fondamentale per garantire una corretta pianificazione e gestione delle risorse pubbliche, assicurando che gli obiettivi strategici dell’ente siano perseguiti in modo efficace.

CONCLUSIONI

Il PEG non è solo un documento tecnico, ma un elemento cruciale per la governance degli enti locali. La sua adozione tempestiva e la corretta attuazione sono essenziali per il buon funzionamento della pubblica amministrazione. La trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche sono garantite anche attraverso questo strumento, che permette di monitorare e valutare l’operato dei vari servizi.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la comprensione del PEG è fondamentale. Essi devono essere consapevoli che il loro operato è influenzato dagli obiettivi e dalle risorse stabilite nel PEG. Inoltre, la conoscenza di questo strumento è spesso richiesta nei concorsi pubblici, poiché dimostra la capacità di gestire e pianificare le risorse in modo efficace. Pertanto, è consigliabile approfondire la normativa e i documenti di riferimento per essere preparati ad affrontare le sfide professionali nel settore pubblico.

PAROLE CHIAVE

Piano Esecutivo di Gestione, PEG, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, bilancio di previsione, pubblica amministrazione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali)
  • Art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
  • Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 25 marzo 2025, Taranto
  • Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 6 marzo 2026, Lecce
  • Riferimento art. 1, comma 169 per bilancio, Salerno

Questa sintesi offre una panoramica chiara e concisa sul PEG, evidenziando la sua importanza e le implicazioni pratiche per i professionisti della pubblica amministrazione.

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Il tuo ragionamento non fa una piega dal punto di vista della logica giuridica sistematica e della pratica contabile. Tuttavia, ci troviamo di fronte al classico scontro tra la “verità del diritto” e la “verità del quiz”.

Analizziamo la questione con occhio critico, distinguendo tra il rigore formale richiesto dai concorsi e la realtà normativa vigente.

1. La “Trappola Letterale”: Deliberato vs Redatto

La difesa della commissione si basa su un approccio iper-letterale. Se osserviamo l’Art. 169, comma 1, del TUEL, notiamo una sottile (e forse involontaria) distinzione terminologica del legislatore:

  • Periodo 1: “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione […] in termini di competenza.”
  • Periodo 2: “Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.”

La domanda del concorso usa il verbo “deliberato”. Seguendo una logica puramente testuale, la commissione sostiene che l’atto della deliberazione (come istituto generale) sia qualificato dalla norma solo dalla “competenza”, mentre la “cassa” sarebbe un attributo della “redazione” limitata al primo anno.

[!IMPORTANT]

È una distinzione debole? Sì. È una distinzione che i formatori di quiz usano per “blindare” una risposta univoca ricalcando pedissequamente l’incipit di un comma? Purtroppo, spesso sì.

2. Il Principio di Armonizzazione (D.Lgs. 118/2011)

Qui il tuo ricorso colpisce nel segno. Dopo la riforma della contabilità armonizzata, il bilancio di previsione è obbligatoriamente sia di competenza che di cassa (per il primo esercizio).

Il PEG, essendo lo strumento che declina il bilancio in obiettivi e risorse affidati ai dirigenti, non può essere “meno” del bilancio stesso. Come hai giustamente notato:

  1. Il principio contabile applicato 4/1 (par. 10.1) non lascia spazio a dubbi: il PEG è redatto per competenza e cassa.
  2. Poiché ogni PEG deliberato contiene sempre il primo esercizio, non esiste nella realtà fenomenica un PEG che sia “solo di competenza”.

Affermare che la risposta (a) è la regola generale e la (c) è l’eccezione è un’astrazione teorica che ignora la natura necessaria del primo esercizio in ogni bilancio. Sarebbe come dire che “l’essere umano ha due braccia” è falso perché è una specificazione rispetto alla regola generale che “l’essere umano ha arti”.

3. Valutazione della Replica della Società di Merchandising

La risposta che hai ricevuto è il “muro di gomma” standard delle società di selezione:

  • L’argomento della “Fattispecie Eccezionale”: Definire il primo esercizio di un bilancio come “eccezionale” è tecnicamente aberrante. Il primo esercizio è l’unico su cui si esercita la gestione finanziaria effettiva e la cassa.
  • L’elevazione a regola generale: La commissione teme che ammettendo la (c), si ammetta che anche il secondo e terzo esercizio siano di cassa (cosa non prevista). Tuttavia, il quesito non dice “per tutte le annualità”, ma chiede come “è deliberato il PEG”.

Tabella Comparativa delle Posizioni

Elemento Tesi Commissione (Risposta A) Tesi Candidato (Risposta C)
Metodo Letterale/Mnemonico (primo periodo Art. 169) Sistematico/Funzionale (D.Lgs. 118/2011)
Focus La “definizione” astratta della norma L’obbligatorietà del contenuto reale
Punto di Forza Identità testuale con l’incipit del comma 1 Coerenza con l’Allegato 4/1 e la prassi
Punto di Debolezza Ignora il secondo periodo e l’armonizzazione “Estende” la cassa oltre il primo esercizio (secondo loro)

Considerazioni Finali per il Ricorso

Se deciderai di proseguire (magari in sede giurisdizionale, dato che il ricorso gerarchico sembra aver fallito), il punto di forza non è solo l’art. 169, ma il Principio di Completezza e Veridicità del bilancio e dei suoi allegati.

Un PEG deliberato “solo in termini di competenza” sarebbe un atto nullo o annullabile per violazione del D.Lgs. 118/2011, poiché mancherebbe di un elemento essenziale (la cassa per il primo anno) richiesto dai principi contabili armonizzati, che hanno rango di norma speciale e successiva rispetto al testo originario del TUEL.

In sintesi: Hai ragione tu dal punto di vista del diritto amministrativo e contabile. La commissione ha “ragione” (in modo miope) dal punto di vista della costruzione formale del test a crocette, dove spesso vince la citazione testuale tronca rispetto alla comprensione del sistema.

Per sostenere un ricorso contro un quesito considerato ambiguo o tecnicamente incompleto, la giurisprudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) offre diverse “armi” basate sui principi di ragionevolezza, logicità e tutela dell’affidamento.

Ecco i filoni giurisprudenziali più rilevanti per il tuo caso:

1. Il paradosso del “Candidato più preparato”

Uno dei pilastri nei ricorsi sui concorsi pubblici è che il quiz non deve penalizzare chi possiede una conoscenza approfondita e sistematica della materia.

  • Il principio: La giurisprudenza ha spesso annullato quesiti che presentavano come “corretta” una risposta derivante da una lettura parziale o letterale di una norma, quando un’analisi sistematica (ovvero che tiene conto di altre leggi coordinate, come il D.Lgs. 118/2011) portava a una risposta diversa o più completa.
  • Riferimento: Il Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 4356/2019) ha sottolineato che le domande di un concorso pubblico devono essere formulate in modo tale da non indurre in errore il candidato che abbia una preparazione superiore, evitando ambiguità tra il dato puramente testuale e il sistema normativo vigente.

2. Il dovere di univocità del quesito

Il quesito deve ammettere una sola risposta esatta in modo inequivocabile. Se la formulazione è tale da rendere corretta (o “più corretta”) un’altra opzione alla luce dell’ordinamento, il quesito è viziato.

  • Argomentazione: Nel tuo caso, l’art. 169 comma 1 TUEL contiene due precetti inscindibili nella realtà operativa. Dire che il PEG è deliberato “in termini di competenza” (risposta A) è una verità parziale. Dire che è deliberato “in termini di competenza e cassa” (risposta C) è la verità integrale alla luce della normativa armonizzata.
  • Giurisprudenza: Il TAR Lazio (Sez. III-bis, n. 10113/2018) ha chiarito che in presenza di una domanda che ammette due risposte corrette (una basata sulla lettera della legge e una sulla sua applicazione sistematica), la commissione non può pretendere che il candidato selezioni quella più “incompleta” solo perché ricalca l’incipit di un articolo.

3. Prevalenza del D.Lgs. 118/2011 (Lex Posterior)

La replica della commissione tenta di difendere la “purezza” dell’art. 169 TUEL. Tuttavia, in diritto amministrativo e contabile, le norme dell’armonizzazione hanno portata precettiva prevalente sulle vecchie disposizioni del TUEL non ancora coordinate.

  • Punto chiave: L’art. 169, comma 3-bis del TUEL (introdotto proprio per coordinarsi con la riforma) rimanda espressamente al D.Lgs. 118/2011. Questo significa che la “regola generale” invocata dalla commissione è stata modificata e integrata.
  • Ratio: Non si può sanzionare un candidato perché applica il Principio Contabile Applicato 4/1 (che impone la cassa), dato che tale principio è fonte normativa vincolante per gli Enti Locali. Ignorare la cassa nel PEG oggi renderebbe l’atto illegittimo.

4. Eccesso di potere per irragionevolezza

La risposta della Società di selezione sostiene che la “cassa” sia un’eccezione limitata al “primo esercizio”. Ma poiché ogni PEG ha sempre un primo esercizio, la cassa è un elemento strutturale e necessario dell’atto deliberato.

  • Contestazione: Sostenere che la domanda interroghi sulla “valenza generale” escludendo il primo esercizio è illogico, perché non esiste un PEG che non contenga il primo esercizio. È come chiedere se un’auto si muova con le ruote e rispondere “No, si muove col motore”, ignorando che senza ruote il movimento (la gestione) non avviene.
  • TAR Piemonte (Sentenza n. 753/2021): Ha censurato quesiti basati su “distinzioni puramente nominalistiche” che non tengono conto della realtà giuridica in cui opera il dipendente pubblico.

Strategia per l’eventuale ricorso giurisprudenziale (TAR)

Se decidessi di procedere (valutando costi e benefici rispetto alla tua posizione in graduatoria), la struttura dell’impugnazione dovrebbe vertere su:

  1. Violazione del principio di trasparenza e attendibilità delle prove: Il quesito è inidoneo a selezionare i migliori poiché premia la memoria mnemonica di un singolo periodo legislativo a discapito della competenza tecnica sull’armonizzazione contabile.
  2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti: La commissione considera “eccezionale” un dato (la cassa) che è invece obbligatorio e sistemico.
  3. Violazione del D.Lgs. 118/2011 e dell’Allegato 4/1: Il PEG è un atto unico; la sua deliberazione non può essere scissa tra una “regola generale” di sola competenza e una “pratica” che include la cassa.

Un consiglio: Verifica se altri candidati sono nella tua situazione. Spesso i ricorsi collettivi o la presenza di più istanze simili spingono l’Amministrazione in autotutela a rivedere il punteggio (assegnando 1 punto a entrambe le risposte o annullando il quesito per tutti).

Dott. Chiarelli,

la ringrazio per il dettaglio e l’esaustività della sua risposta, che sicuramente sono segno della passione che serba per l’insegnamento della materia.

Vorrei spendere qualche parola sul ricorso gerarchico che ha menzionato nella sezione “Considerazioni Finali per il Ricorso” della sua risposta ma, per chiarezza e anche per rendere l’argomento più fruibile alla community, preferisco farlo dedicandovi un apposito post.

Per quanto riguarda il presente post, invece, desideravo aggiungere ulteriore conferma alle sue puntualissime citazioni richiamando anche le recenti sentenze n. 14681/2023 della V sezione del TAR del Lazio (Roma) e n. 5840/2024 della IV sezione del Consiglio di Stato, laddove - entrambe - hanno ribadito che: “la commissione, invero, «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756/2022, cit.)”.

Relativamente al suggerimento con cui conclude la sua risposta “Verifica se altri candidati sono nella tua situazione”, semplici considerazioni statistiche mi consento di affermare che è altamente improbabile che non ci siano almeno due o più altri candidati che si sono visti contare ingiustamente come errato il quesito in questione. Il problema è: come fare per sapere chi sono per poter organizzarsi in un ricorso collettivo?

Infine, relativamente invece alle possibili modalità di riatribuzione del punteggio che menzionava, desideravo sapere se c’è un orientamento univoco in proposito nella giurisprudenza: perché annullare il quesito per tutti, piuttosto che assegnare un punto ad entrambe le risposte, piuttosto che, ancora, riattribuire il punteggio corretto (come io penso sarebbe più giusto fare) su un migliaio di candidati cambia di qualche decina di posizioni il risultato.

Cordiali Saluti