QUESITO INERENTE PROCEDURA DI GARA - PARTECIPAZIONE IN ATI (art. 97 c.2)

Richiesta supporto circa l’esatta interpretazione dell’art. 97 c.2 del D. Lgs. 36/2023.
A seguito delle verifiche formali effettuate su una RTI, risultata prima in graduatoria, è emerso che a carico della mandante ( Mandataria 95% - 5% Mandante) vi è una irregolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate (oltre i 5.000,00 euro).
Rilevando quindi che per la Mandante sussiste una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, mi chiedevo se fosse corretto applicare l’art. 97 c.2 del D. Lgs. 36/2023, che così recita:
" *2. Fermo restando l’articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d’appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l’operatore economico è escluso con decisione motivata."
Quindi d disporre l’esclusione della Mandante per mancanza dei requisiti obbligatori previsti dal codice, così come disciplinato dall’art. 94 c.6 e 97 c.1 del D. Lgs. 36/2023 ed invitare la Mandataria a sostituire tempestivamente la Mandante, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’interpretazione dell’articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, nel contesto di una Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) in cui una delle imprese partecipanti (la mandante) presenta un’irregolarità fiscale rilevante. L’articolo 94, comma 6, del medesimo decreto legislativo stabilisce cause di esclusione automatica per gli operatori economici che presentano determinate irregolarità, tra cui quelle fiscali superiori a 5.000 euro.

Teoria generale del diritto: In generale, il diritto degli appalti pubblici prevede meccanismi per garantire che gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara siano in regola con i requisiti di idoneità, tra cui l’assenza di gravi irregolarità fiscali. Questo per assicurare trasparenza, concorrenza leale e integrità nel processo di appalto.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 94, comma 6, D.Lgs. 36/2023: Stabilisce le cause di esclusione per irregolarità gravi, inclusi debiti fiscali superiori a 5.000 euro.
  • Art. 97, comma 2, D.Lgs. 36/2023: Offre la possibilità a un raggruppamento di estromettere o sostituire un membro che non soddisfa i requisiti necessari, senza che ciò comporti l’esclusione automatica del raggruppamento dalla gara.

Esempio concreto: Nel caso di una RTI dove la mandante presenta un’irregolarità fiscale superiore a 5.000 euro, l’articolo 97, comma 2, permette alla RTI di sostituire la mandante con un altro soggetto che soddisfi i requisiti richiesti, a condizione che questa sostituzione non alteri sostanzialmente l’offerta presentata. Questo meccanismo consente di preservare la partecipazione del raggruppamento alla gara, purché le azioni correttive siano tempestive e adeguate.

Conclusione sintetica: Sulla base dell’interpretazione dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sarebbe corretto procedere con l’esclusione della mandante per mancanza dei requisiti obbligatori e invitare la mandataria a sostituire tempestivamente la mandante, mantenendo inalterata l’essenza dell’offerta presentata. Questa procedura consente di rispettare i principi di trasparenza e integrità degli appalti pubblici, garantendo al contempo la possibilità di correzione per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: https://chat.openai.com/g/g-iDE5gmkrT-omniavis-ia-l-esperto-risponde . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia:

  • Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti). Disponibile su: Normattiva

La questione è dibattuta in quanto la disposizione dell’art. 97 non sembra applicabile al caso in questione in quanto il REQUISITO era mancante in sede di presentazione dell’offerta (e non è venuto meno successivamente).
Quindi sembra sussistere una causa non sanabile.

https://www.sentenzeappalti.it/tag/mandante/

https://www.sentenzeappalti.it/2024/01/22/rti-condizioni-per-estromissione-o-sostituzione-dell-impresa-del-raggruppamento-che-non-e-in-possesso-di-un-requisito-art-97-d-lgs-36-2023/

Nel caso appare utile verificare la fattispecie esatta della questione evidenziata, anche considerando la recente indicazione ANAC di cui alla delibera n. 234 del 15 maggio 2024, per cui viene valutata come illegittima l’esclusione di una società ed il relativo provvedimento debba essere annullato in autotutela.

Nella casistica esaminata da ANAC, si è trattato di carico pendente per comunicazione di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, di importo di € 25.730,49, annoverabile nelle casistiche di cui all’art. 94, comma 6, ed art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, come altresì richiamate nell’art. 97, comma 2 dello stesso. Di seguito il link:

La stazione appaltante può operare una valutazione di opportunità, laddove sussistano le condizioni utili in merito.