Quesito palestra regione e.r

Buongiorno, nel caso in cui in una palestra non sia presente, durante la fascia di apertura al pubblico, un istruttore qualificato che sanzione si applica ? Inoltre, se dovesse perdurare questa situazione, oltre alla sanzione pecuniaria, è possibile intervenire sulla SCIA? Grazie

Come al solito, le norme sono scritte in modo vago e finché non c’è giurisprudenza la sicurezza interpretativa manca.

La LR 8/2017 dell’Emilia-Romagna indica due cose distinte all’art. 11

Comma 1 - 1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti CON IL COORDINAMENTO di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.

Comma 4 - 4. Per l’esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell’efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, È NECESSARIO AVER ACQUISITO LA DISPONIBILITÀ DI ALMENO UN ISTRUTTORE QUALIFICATO al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte E LA VERIFICA DELLA LORO CORRETTA APPLICAZIONE.


Nel caso del comma 4 credo che la LR abbia voluto indicare la designazione di un istruttore qualificato ai fini della sua presenza costante. Detto questo, la legge non definisce la costanza della presenza. Dieri che la verifica della corretta applicazione deve essere a fasi giornaliere o quasi


La LR non prevede SCIA né altre procedure abilitative

Grazie Mario, ma nel caso in cui fosse accertata l’assenza continua e di fatto la carenza dell’istruttore qualificato oltre alla sanzione pecuniaria non è possibile intervenire in altro modo sull’attività?

Andrebbe anche verificato che le attività non rientrino fra quelle disciplinate da Federazioni od EPS, specie se si tratta di un’ASD. In questi casi la Riforma dello Sport fa venire meno l’obbligo del laureato Scienze Motorie/Cinesiologo, bastando la qualifica rilasciata da EPS appunto.

La legge regione Piemonte, individua i medesimi titoli per l’esercizio dell’attività:
Art. 9.
(Tutela del praticante sportivo)

  1. Per l’esercizio delle attività per il miglioramento dell’efficienza fisica, qualora venga prestato un
    servizio al pubblico dietro pagamento di corrispettivo a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote
    sociali di adesione, il soggetto organizzatore deve avvalersi di almeno un istruttore qualificato o di
    istruttori qualificati di specifica disciplina per l’esercizio della singola attività.
  2. Si considerano istruttori qualificati:
    a) i titolari di diploma dell’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o della laurea in
    scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione
    degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in
    scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
    b) coloro che hanno frequentato, con superamento della prova finale di qualificazione, il
    corso integrativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 1997, n. 28-16867.
    3. Si considerano istruttori qualificati di specifica disciplina i titolari della corrispondente
    abilitazione rilasciata dalle FSN, dalle DSA o dagli EPS, riconosciuti dal CONI o dal CIP.

No, è una società che gestisce la palestra.

https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2017;8&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11

Questa è la normativa della Regione E.R., in particolare rileva l’art.11. Nel caso quindi si svolga attività motoria (come il judo) ma non è un associazione sportiva riconosciuta, è comunque necessario un istruttore in possesso di laurea o diploma ISEF? Grazie