Quesito per semplificazione notifica sanitaria agricoltori mercati vendita diretta filiera corta Toscana

Buongiorno,

Recentemente trovo alcune ipotesi che la notifica sanitaria mezzo piattaforma STAR SUAP della Regione Toscana, necessaria agli agricoltori per partecipare a mercati agricoli di vendita diretta “filiera corta”, ai sensi del DECRETO 20 novembre 2007, possa essere semplificata permettendo all’eventuale organizzatore di trasmettere per conto proprio una singola notifica STAR allegando elenco degli agricoltori partecipanti, invece che singolarmente ciascun agricoltore trasmettere una propria notifica da portale.

Personalmente trovo questo illegittimo, sia a livello di completezza d’archiviazione delle istanze che di rispondenza alla normativa sanitaria in merito.

Pertanto chiedo conferma su come di norma siano gestite le istanze SUAP di imprenditori agricoli che vogliano partecipare a mercati agricoli straordinari di vendita diretta “filiera corta”.
Ciascun imprenditore trasmette propria notifica sanitaria, sia nel caso di primo avvio che nel caso di esercizio in posteggio aggiuntivo, oppure viene consentita la notifica da terzo per conto della totalità dei soggetti partecipanti?

Ringrazio in anticipo.

Nella circolare della Toscana del 01/02/2018, rubricata: “Accordo 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali (Repertorio atti n. 46/CU): primi indirizzi operativi ai fini della implementazione della nuova procedura per la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE 852/2004.”, fra altre cose, si legge:

Deve invece essere presentata la notifica sanitaria per… tutti i casi di manifestazioni collettive, a scopo espositivo o commerciale, alle quali partecipano più operatori del settore alimentare GIÀ “REGISTRATI” ai sensi del Reg. CE 852/2004 o “riconosciuti” ai sensi del Reg. CE 853/2004 - sul modulo dovrà essere barrata la voce Commercio ambulante . Si precisa al riguardo che in questi casi viene presentata una unica notifica da parte dell’ente o soggetto organizzatore. che provvede altresì al versamento della tariffa sanitaria di cui al tariffario regionale dei dipartimenti della prevenzione, da considerarsi come corresponsione omnicomprensiva per tutti gli operatori partecipanti; Non sono invece tenuti alla notifica i singoli operatori partecipanti, che , in sede di controllo ufficiale, devono però potere esibire la documentazione inerente la registrazione o il riconoscimento CE in loro possesso. La citata notifica di avvio attività presentata da parte dell’ente o soggetto organizzatore dell’evento, non solleva comunque i singoli operatori partecipanti dalle responsabilità connesse ai propri requisiti e alla gestione delle proprie procedure di igiene e autocontrollo durante la manifestazione;

Perfetto, allora rimane solo l’onere degli operatori di effettuare la prima registrazione all’avvio della propria attività, senza necessità di ulteriori verifiche da parte degli uffici preposti al ricevimento e controllo dell’istanza dell’organizzatore nel merito della specifica manifestazione a cui questi eventualmente in futuro partecipino.

Quindi, in Toscana, in caso di manifestazioni commerciale straordinaria alla quale partecipino ambulanti alimentari eventualmente anche con somministrazione, l’organizzatore deve comunque presentare notifica sanitaria per la manifestazione, in aggiunta alla sanitaria dei banchi negozio?

la singola notifica dei banchi negozi è coperta da quella fatta in origine quando si sono abilitati. Non va ripetuta

Mi torna perfettamente, grazie.