Quesito rispetto mobilità ai sensi dell'art 30 co. 1 del D.lgs 165/01 e sede di prima assegnazione

Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un chiarimento in materia di mobilità nel pubblico impiego.

Nel caso di un dipendente assunto presso un Ministero che, prima dei 5 anni di permanenza obbligatoria, ha già ottenuto un cambio di sede di prima destinazione tramite trasferimento presso altra sede dello stesso Ministero, mi chiedo quanto segue:

Ai fini della mobilità esterna verso altro ente (art. 30, comma 1), il vincolo quinquennale continua ad applicarsi nonostante il precedente trasferimento, oppure, una volta modificata la sede di prima assegnazione, trova applicazione solo l’art. 30 senza più i limiti del quinquennio?

Preciso che, nel caso di specie, il dipendente ha già maturato più di tre anni di servizio e, pertanto, non rientra nelle ipotesi in cui l’art. 30 richiede il previo nulla osta dell’amministrazione cedente (nulla osta necessario solo in caso di posizioni infungibili o qualora il trasferimento determini una carenza di organico superiore al 20% nella relativa qualifica).

Personalmente interpreto il vincolo dei cinque anni come una tutela dell’amministrazione nella fase della prima assegnazione; tuttavia, una volta che l’amministrazione abbia già derogato tale vincolo autorizzando un trasferimento anticipato verso altra sede interna, ritengo che debba trovare applicazione il solo art. 30 per la mobilità esterna. Mi chiedo quindi se questa lettura possa considerarsi corretta.

Ringrazio anticipatamente chi potrà fornire indicazioni o riferimenti normativi/giurisprudenziali.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione della mobilità nel pubblico impiego, in particolare per quanto riguarda il vincolo quinquennale di permanenza in una determinata sede prima di poter richiedere la mobilità verso un altro ente, è regolata dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Questa normativa stabilisce le condizioni sotto le quali i dipendenti pubblici possono essere trasferiti o possono richiedere il trasferimento ad un altro ente pubblico.

La teoria generale del diritto in materia di mobilità nel pubblico impiego prevede che il vincolo quinquennale sia posto a tutela dell’amministrazione, al fine di garantire una certa stabilità organizzativa e di investimento nella formazione del personale. Tuttavia, la normativa prevede anche eccezioni e possibilità di deroghe a tale vincolo, in particolari circostanze.

Norme relative alla teoria:

  • D.Lgs. 165/2001, art. 30, che disciplina la mobilità dei dipendenti pubblici.

Esempio concreto:
Nel caso di un dipendente che, dopo essere stato trasferito internamente all’interno dello stesso Ministero prima del completamento del quinquennio, desidera avvalersi della mobilità esterna verso un altro ente, la questione si concentra sull’interpretazione dell’applicabilità del vincolo quinquennale dopo un trasferimento interno. La tua interpretazione suggerisce che, una volta autorizzato un trasferimento interno, il vincolo quinquennale non dovrebbe più costituire un ostacolo alla mobilità esterna, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste dall’art. 30.

Conclusione sintetica:
La tua interpretazione sembra ragionevole e riflette un approccio flessibile alla mobilità nel pubblico impiego, in linea con l’obiettivo di favorire l’efficienza e la soddisfazione dei lavoratori. Tuttavia, è importante sottolineare che la questione potrebbe essere soggetta a interpretazioni diverse e potrebbe dipendere dalle specifiche politiche interne dell’amministrazione coinvolta. Pertanto, sarebbe opportuno consultare anche la normativa interna dell’ente o chiedere un parere legale specifico per il caso in questione.

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