Quesito rispetto mobilità ai sensi dell'art 30 co. 1 del D.lgs 165/01 e sede di prima assegnazione

Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un chiarimento in materia di mobilità nel pubblico impiego.

Nel caso di un dipendente assunto presso un Ministero che, prima dei 5 anni di permanenza obbligatoria, ha già ottenuto un cambio di sede di prima destinazione tramite trasferimento presso altra sede dello stesso Ministero, mi chiedo quanto segue:

Ai fini della mobilità esterna verso altro ente (art. 30, comma 1), il vincolo quinquennale continua ad applicarsi nonostante il precedente trasferimento, oppure, una volta modificata la sede di prima assegnazione, trova applicazione solo l’art. 30 senza più i limiti del quinquennio?

Preciso che, nel caso di specie, il dipendente ha già maturato più di tre anni di servizio e, pertanto, non rientra nelle ipotesi in cui l’art. 30 richiede il previo nulla osta dell’amministrazione cedente (nulla osta necessario solo in caso di posizioni infungibili o qualora il trasferimento determini una carenza di organico superiore al 20% nella relativa qualifica).

Personalmente interpreto il vincolo dei cinque anni come una tutela dell’amministrazione nella fase della prima assegnazione; tuttavia, una volta che l’amministrazione abbia già derogato tale vincolo autorizzando un trasferimento anticipato verso altra sede interna, ritengo che debba trovare applicazione il solo art. 30 per la mobilità esterna. Mi chiedo quindi se questa lettura possa considerarsi corretta.

Ringrazio anticipatamente chi potrà fornire indicazioni o riferimenti normativi/giurisprudenziali.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione della mobilità nel pubblico impiego, in particolare per quanto riguarda il vincolo quinquennale di permanenza in una determinata sede prima di poter richiedere la mobilità verso un altro ente, è regolata dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Questa normativa stabilisce le condizioni sotto le quali i dipendenti pubblici possono essere trasferiti o possono richiedere il trasferimento ad un altro ente pubblico.

La teoria generale del diritto in materia di mobilità nel pubblico impiego prevede che il vincolo quinquennale sia posto a tutela dell’amministrazione, al fine di garantire una certa stabilità organizzativa e di investimento nella formazione del personale. Tuttavia, la normativa prevede anche eccezioni e possibilità di deroghe a tale vincolo, in particolari circostanze.

Norme relative alla teoria:

  • D.Lgs. 165/2001, art. 30, che disciplina la mobilità dei dipendenti pubblici.

Esempio concreto:
Nel caso di un dipendente che, dopo essere stato trasferito internamente all’interno dello stesso Ministero prima del completamento del quinquennio, desidera avvalersi della mobilità esterna verso un altro ente, la questione si concentra sull’interpretazione dell’applicabilità del vincolo quinquennale dopo un trasferimento interno. La tua interpretazione suggerisce che, una volta autorizzato un trasferimento interno, il vincolo quinquennale non dovrebbe più costituire un ostacolo alla mobilità esterna, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste dall’art. 30.

Conclusione sintetica:
La tua interpretazione sembra ragionevole e riflette un approccio flessibile alla mobilità nel pubblico impiego, in linea con l’obiettivo di favorire l’efficienza e la soddisfazione dei lavoratori. Tuttavia, è importante sottolineare che la questione potrebbe essere soggetta a interpretazioni diverse e potrebbe dipendere dalle specifiche politiche interne dell’amministrazione coinvolta. Pertanto, sarebbe opportuno consultare anche la normativa interna dell’ente o chiedere un parere legale specifico per il caso in questione.

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Bibliografia:

Questa è una questione interpretativa molto tecnica e sottile, che tocca il rapporto tra il vincolo di permanenza (art. 35, c. 5-bis, D.Lgs. 165/2001) e la disciplina della mobilità (art. 30, D.Lgs. 165/2001).

Sebbene il tuo ragionamento segua una logica condivisibile dal punto di vista del “buon senso” amministrativo, l’interpretazione prevalente in giurisprudenza e nella prassi della Funzione Pubblica tende a essere più rigida e restrittiva.

Ecco un’analisi dettagliata per punti del perché la tua interpretazione potrebbe incontrare ostacoli.

1. La natura del vincolo quinquennale (Art. 35, c. 5-bis)

La norma stabilisce che i vincitori di concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La ratio legis (lo scopo della legge) non è solo quella di coprire quella specifica sedia in quell’ufficio geografico, ma di garantire alla Pubblica Amministrazione che ha bandito il concorso un ritorno dell’investimento in termini di stabilità lavorativa e continuità dell’azione amministrativa.

2. Il “trasferimento interno” non cancella il vincolo

Il fatto che l’amministrazione abbia concesso un trasferimento interno (cambio di sede nello stesso Ministero) prima dei 5 anni viene solitamente visto come un atto di gestione interna che non ha il potere di abrogare una norma di legge imperativa (il vincolo dei 5 anni per la mobilità esterna).

Se passasse la tua interpretazione, si creerebbe un facile meccanismo elusivo (c.d. frode alla legge):

  1. Il dipendente ottiene un trasferimento interno “facile” (magari di pochi km o per esigenze di servizio) dopo 1 anno.
  2. Non essendo più nella “prima sede”, si riterrebbe libero dal vincolo.
  3. Chiederebbe subito mobilità esterna, vanificando lo scopo della legge che voleva bloccare i flussi in uscita dall’Amministrazione per 5 anni.

L’orientamento prevalente ritiene che il trasferimento interno sia una deroga “minore” (rimani comunque forza lavoro di quel Ministero), mentre la mobilità esterna è una perdita secca per l’ente, e quindi il blocco temporale dei 5 anni permane fino alla scadenza naturale, indipendentemente dalla sede fisica in cui ti trovi ora.

3. La differenza tra “Nulla Osta” (Art. 30) e “Vincolo di Legge” (Art. 35)

Qui sta il nodo cruciale del tuo quesito. Tu giustamente noti che, avendo superato i 3 anni, l’Art. 30 non richiede più il nulla osta (salvo i casi di infungibilità/carenza organico >20%).

Tuttavia, bisogna distinguere due piani:

  • Piano della discrezionalità (Art. 30): Dopo 3 anni l’amministrazione perde gran parte del potere discrezionale di dire “no” (il nulla osta).
  • Piano della legittimità (Art. 35): Il vincolo dei 5 anni è un requisito di legittimità a monte. Se non sono passati 5 anni dall’assunzione, non si può proprio attivare la procedura di mobilità volontaria, a prescindere dal fatto che serva o meno il nulla osta.

In sintesi: il vincolo dei 5 anni “paralizza” l’applicazione dell’Art. 30 fino allo scadere del quinquennio.

4. Esistono eccezioni?

Il vincolo dei 5 anni cade o diventa inopponibile solitamente solo in presenza di diritti soggettivi superiori costituzionalmente tutelati che sono sopravvenuti o che permettono deroghe specifiche, come ad esempio:

  • Legge 104/1992 (art. 33, comma 5): Per assistenza a disabile in situazione di gravità.
  • Ricongiungimento familiare (art. 42-bis, D.Lgs. 151/2001): Per figli minori di 3 anni.

Se il tuo trasferimento interno era avvenuto per una di queste cause “forti”, allora potresti avere argomenti validi per sostenere che il vincolo originale è già stato superato da un diritto superiore. Se invece il trasferimento interno è stato per “ordinaria” mobilità interna o esigenze di servizio, il contatore dei 5 anni continua a girare.

Conclusione e Sintesi

La tua lettura (“cambiata la sede, cade il vincolo della prima destinazione”) è rischiosa. L’interpretazione più sicura e diffusa è che:

Il vincolo quinquennale si applica alla permanenza nei ruoli dell’Amministrazione che ha assunto, e non decade per il solo fatto di aver ottenuto un cambio di sede interno.

L’amministrazione di appartenenza potrebbe legittimamente bloccare la mobilità esterna (o l’ente ricevente potrebbe rifiutarsi di procedere all’assunzione per non rischiare un atto nullo) eccependo che, nonostante i 3 anni di servizio e il cambio sede, non è ancora maturato il requisito temporale minimo di legge (5 anni) per lasciare il Ministero.

Sebbene non esista una “sentenza pilota” che tratti esattamente la sequenza Trasferimento interno → Mobilità esterna, i principi consolidati smentiscono l’automatismo della tua tesi.

1. Il Parere della Funzione Pubblica (Decisivo)

Il riferimento più pertinente per il tuo caso è il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 16950 del 22 febbraio 2022 (e successivi conformi).

  • Cosa dice: La Funzione Pubblica ha chiarito che il vincolo quinquennale (art. 35, c. 5-bis) è posto nell’esclusivo interesse dell’amministrazione e non è un divieto assoluto di ordine pubblico.
  • La conseguenza: L’amministrazione può derogare al vincolo se lo ritiene opportuno (cioè può lasciarti andare prima dei 5 anni), ma non è obbligata a farlo.
  • Per il tuo caso: Questo smonta la tesi dell’automatismo. Il fatto che l’amministrazione abbia derogato al vincolo per un trasferimento interno (che mantiene la risorsa “in casa”) non la obbliga giuridicamente a derogare nuovamente per una mobilità esterna (che comporta la perdita della risorsa). Sono due valutazioni discrezionali distinte.

2. Sintesi degli orientamenti Giurisprudenziali (TAR e Consiglio di Stato)

Ecco i concetti chiave estratti dalle sentenze rilevanti in materia di mobilità e vincoli:

Concetto Orientamento Giudiziario prevalente
Natura del Vincolo Il vincolo dei 5 anni serve a garantire il turnover programmato e la continuità amministrativa dell’Ente che ha assunto, non solo della specifica “sedia” occupata. (Cons. Stato e TAR vari).
Derogabilità Il vincolo non è un diritto del dipendente a restare (l’amministrazione può spostarti d’ufficio), né un obbligo assoluto se l’amministrazione è d’accordo a lasciarti andare. È una tutela unilaterale dell’Ente.
Mobilità vs Concorso La giurisprudenza (es. Cons. Stato n. 4166/2024) conferma che la mobilità va preferita al nuovo concorso, ma questo vale per l’ente che riceve. L’ente che cede può opporre il vincolo dei 5 anni come legittimo impedimento al rilascio.
Cambio sede Non vi è giurisprudenza che affermi che il cambio di sede (trasferimento interno) “consumi” o annulli il potere dell’Ente di esigere i 5 anni di permanenza nei ruoli.

3. Analisi critica della tua tesi

La tua interpretazione (“il vincolo tutela la prima assegnazione, cambiata quella, cade il vincolo”) è considerata rischiosa per due motivi giuridici:

  1. Interpretazione Teleologica (lo scopo): La legge vuole evitare che un Ministero spenda soldi per un concorso e perda la risorsa dopo poco tempo. Il trasferimento interno non viola questo scopo (la risorsa resta al Ministero), la mobilità esterna sì. Quindi l’Amministrazione può legittimamente dire “Sì” al primo e “No” alla seconda.
  2. Distinzione tra Sede e Ruolo: L’art. 35 parla di “sede di prima destinazione”, è vero, ma la giurisprudenza tende a leggere la norma in combinato con l’appartenenza ai ruoli dell’amministrazione. Aver cambiato ufficio non cancella l’anzianità di servizio “insufficiente” per uscire dall’Ente.

In sintesi

La tua lettura non è supportata da un orientamento giurisprudenziale solido.

  • Il vincolo permane: I 5 anni si contano dall’assunzione, indipendentemente dai movimenti interni avvenuti nel frattempo.
  • È superabile? Sì, ma solo se l’amministrazione cedente è d’accordo (applicazione del Parere DFP 2022 sulla derogabilità). Non puoi pretenderlo come diritto soggettivo invocando il solo art. 30.