Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un chiarimento in materia di mobilità nel pubblico impiego.
Nel caso di un dipendente assunto presso un Ministero che, prima dei 5 anni di permanenza obbligatoria, ha già ottenuto un cambio di sede di prima destinazione tramite trasferimento presso altra sede dello stesso Ministero, mi chiedo quanto segue:
Ai fini della mobilità esterna verso altro ente (art. 30, comma 1), il vincolo quinquennale continua ad applicarsi nonostante il precedente trasferimento, oppure, una volta modificata la sede di prima assegnazione, trova applicazione solo l’art. 30 senza più i limiti del quinquennio?
Preciso che, nel caso di specie, il dipendente ha già maturato più di tre anni di servizio e, pertanto, non rientra nelle ipotesi in cui l’art. 30 richiede il previo nulla osta dell’amministrazione cedente (nulla osta necessario solo in caso di posizioni infungibili o qualora il trasferimento determini una carenza di organico superiore al 20% nella relativa qualifica).
Personalmente interpreto il vincolo dei cinque anni come una tutela dell’amministrazione nella fase della prima assegnazione; tuttavia, una volta che l’amministrazione abbia già derogato tale vincolo autorizzando un trasferimento anticipato verso altra sede interna, ritengo che debba trovare applicazione il solo art. 30 per la mobilità esterna. Mi chiedo quindi se questa lettura possa considerarsi corretta.
Ringrazio anticipatamente chi potrà fornire indicazioni o riferimenti normativi/giurisprudenziali.
