Quesito su Art. 51 CCNL 2019/2021 – Riproporzionamento permessi per motivi personali

Gentile Prof. Chiarelli,

le scrivo per sottoporle un quesito interpretativo relativo all’art. 51 del CCNL 2019/2021 del comparto Sanità, riguardante i permessi retribuiti per motivi personali o familiari nella misura di 18 ore annue.

In particolare, vorrei un suo autorevole parere in merito al seguente caso:

un dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno, ma a tempo determinato scadenza l 30 giugno ha diritto per intero alle 18 ore annue, oppure tale monte ore debba essere*riproporzionato in base alla durata effettiva del contratto

Il contratto collettivo specifica il riproporzionamento per il part-time, ma non è chiaro se e come il beneficio debba essere ridotto nel caso di contratto a tempo pieno ma non di 12 mesi.

La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e la chiarezza che caratterizzano i suoi interventi.
Cordialmente
Gilda Vigorito

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sul diritto del lavoro, che prevede che i lavoratori abbiano diritto a permessi retribuiti per motivi personali o familiari, come stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Questi permessi sono parte dei diritti dei lavoratori volti a garantire un equilibrio tra vita lavorativa e personale/familiare.

L’art. 51 del CCNL 2019/2021 del comparto Sanità stabilisce che i lavoratori hanno diritto a 18 ore annue di permessi retribuiti per motivi personali o familiari. La norma specifica il riproporzionamento per i lavoratori part-time, ma non menziona esplicitamente il caso dei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno.

In assenza di una disposizione esplicita, la prassi e l’interpretazione giuridica tendono a favorire un’applicazione proporzionale dei diritti in base alla durata effettiva del contratto di lavoro. Questo significa che, in linea di principio, un lavoratore con un contratto a tempo pieno ma a tempo determinato (ad esempio, di sei mesi) avrebbe diritto a un monte ore di permessi retribuiti proporzionato alla durata del suo contratto.

Per esempio, se il contratto ha una durata di sei mesi, il lavoratore potrebbe avere diritto alla metà delle 18 ore annue, ovvero 9 ore, in quanto ha lavorato per metà dell’anno. Questa interpretazione si basa sul principio di proporzionalità e equità, garantendo che tutti i lavoratori, indipendentemente dalla durata del loro contratto, possano beneficiare dei permessi retribuiti in modo equo.

Conclusione sintetica:
Sebbene il CCNL per il comparto Sanità non specifichi esplicitamente il riproporzionamento delle 18 ore di permesso per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, è ragionevole interpretare che il diritto a tali permessi debba essere proporzionato alla durata effettiva del contratto di lavoro, in linea con i principi di proporzionalità ed equità.

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Bibliografia:

  • Testo Unico del Lavoro, D.Lgs. 81/2015.
  • CCNL Sanità 2019/2021.