1. Calcolo dell’altezza e posizionamento della cabina (Art. 7, DPGR 47/R/2007)
Risposta breve: Vi è un alto rischio di non conformità se la cabina ricade interamente nella porzione con altezza di 2,60 m.
Analisi normativa:
- Il comma 1 dell’art. 7 stabilisce espressamente che: “I locali o le cabine adibite all’esercizio delle attività di estetica hanno un’altezza media non inferiore a 2,7 metri.”
- Il comma 4 introduce la regola per i locali con soffitti discontinui: “Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,7 metri.”
Criticità interpretativa: Il legislatore regionale ha utilizzato la congiunzione disgiuntiva “o le cabine”. Questo significa che la cabina, essendo il nucleo della “zona operativa”, viene considerata un’unità spaziale a sé stante ai fini della misurazione. Se una cabina viene posizionata esclusivamente sotto la porzione di soffitto alta 2,60 m, l’altezza media calcolata per quella specifica cabina sarà di 2,60 m, contravvenendo direttamente al comma 1.
Anche se l’art. 8 del medesimo regolamento prevede che le pareti delle cabine non arrivino al soffitto (devono lasciare un franco di almeno 30 cm per l’aerazione), gli ispettori dell’ASL in sede di sopralluogo tendono a proiettare la sagoma della cabina a terra e a misurarne l’altezza media sovrastante. La soluzione: Affinché sia inattaccabile, la planimetria dovrebbe prevedere che la sagoma della cabina “intercetti” almeno in parte la porzione di soffitto a 2,70 m (o superiore), in modo che la sua media interna ponderale raggiunga il fatidico 2,70 m. In alternativa, ti suggerisco di presentare una planimetria in via informale al SUAP o all’ASL di competenza per ottenere un parere preventivo, poiché l’interpretazione del volume d’aria condiviso può variare da ispettore a ispettore.
2. Esercizio dell’attività in locali interrati o seminterrati
Risposta breve: Sì, è legalmente possibile, ma richiede un iter tecnico rigoroso. Attenzione: la procedura autorizzativa è cambiata radicalmente a inizio 2025.
Il principio generale (D.Lgs. 81/08 - Art. 65): Il regolamento toscano (DPGR 47/R/2007) non vieta i piani interrati, ma rimanda alle norme nazionali sui luoghi di lavoro. L’art. 65 del Testo Unico sulla Sicurezza vieta di base l’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei, ma ne ammette l’uso in deroga se le lavorazioni non generano emissioni nocive (condizione rispettabile in un centro estetico, ponendo attenzione ai sistemi di aspirazione per chi fa onicotecnica) e se si garantiscono eccellenti condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
La Nuova Procedura (Legge 203/2024, in vigore dal 2025): Se in passato per aprire in un seminterrato si doveva chiedere una specifica “deroga” all’ASL, la recente riforma ha stravolto l’iter burocratico:
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Nuovo Ente Competente: Non ci si rivolge più all’ASL, ma all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) territorialmente competente.
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Come funziona (Silenzio-Assenso): Il datore di lavoro non deve più “chiedere il permesso”, ma deve inviare una comunicazione formale via PEC all’INL. Alla PEC va allegata una perizia tecnica dettagliata redatta da un professionista.
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Tempistiche: Una volta inviata la PEC, bisogna attendere 30 giorni. Trascorso questo termine senza che l’INL abbia posto divieti o richiesto integrazioni, si può iniziare a utilizzare il locale per l’attività lavorativa.
Il doppio binario (L’ostacolo Urbanistico): Superato l’aspetto igienico-sanitario/lavorativo tramite l’INL, resta lo scoglio urbanistico. Il Comune deve confermare che quel seminterrato possiede (o può ottenere tramite pratica edilizia) la destinazione d’uso artigianale/commerciale. Molti interrati sono accatastati come magazzini (C/2) o cantine (C/2) e i regolamenti urbanistici comunali spesso vietano il cambio d’uso verso categorie con permanenza di persone ai piani inferiori alla strada. Questo è il primo vero controllo da far fare al tuo tecnico.