Quesito su Articolo 7-bis D.Lgs. 36/2021: Sede associativa o Impianto Sportivo

Gentile Dott. Chiarelli,

vorrei sottoporre alla Sua attenzione un quesito riguardante l’apertura di una scuola di ballo in Toscana, gestita in forma di ASD o SSD, al fine di chiarire il corretto inquadramento alla luce della Riforma dello Sport.

  1. Per poter svolgere l’attività di scuola di ballo usufruendo della compatibilità urbanistica prevista dall’Articolo 7-bis del D.Lgs. 36/2021, è sufficiente la mera costituzione in forma di ASD/SSD o è indispensabile l’affiliazione a un organismo sportivo (EPS o Federazione) per la necessaria iscrizione al Registro Nazionale (RASD)? Inoltre, si chiede se per invocare l’Art. 7-bis sia necessario che l’associazione sia iscritta anche come Ente del Terzo Settore (ETS) o se la qualifica di ente sportivo dilettantistico sia di per sé sufficiente;

  2. Qualora l’affiliazione all’organismo sportivo fosse obbligatoria per accedere ai benefici dell’Art. 7-bis, tale riconoscimento non rischia di far rientrare automaticamente la struttura nei requisiti previsti per la categoria di “Impianto Sportivo”? In tale ipotesi, il locale dovrebbe rispondere alla normativa tecnica del CONI?;

  3. Qualora l’attività resti configurata come “Sede” (ai sensi dell’Art. 7-bis), quali sono i requisiti minimi di igiene e sanità da rispettare (es. spogliatoi, servizi igienici, rapporti di aerazione)? Come cambiano tali parametri qualora il locale venisse invece considerato “Impianto Sportivo”?;

  4. In entrambe le configurazioni (Sede o Impianto), permangano i medesimi obblighi relativi a:

  • Sicurezza Antincendio: applicazione del DPR 151/2011 e relative soglie di assoggettabilità;
  • Defibrillatore (DAE): rispetto della normativa regionale toscana (LR 68/2015) circa l’obbligo di presenza del dispositivo e di personale formato;
  • Certificazioni Impiantistiche: regolarità e conformità degli impianti ai sensi del DM 37/08.

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione resa.

Articolo 7-bis D.Lgs. 36/2021: Distinzione tra Sede Associativa e Impianto Sportivo

CONTENUTO

L’articolo 7-bis del D.Lgs. 36/2021, introdotto dal correttivo della Riforma Sport, offre una chiara distinzione tra le sedi delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e gli impianti sportivi. Questa norma è fondamentale per comprendere le modalità di utilizzo di questi spazi, specialmente in contesti non commerciali, come le attività dilettantistiche.

La sede associativa è definita come il luogo dove si svolgono riunioni e attività amministrative. Questi locali sono esenti dai vincoli di sicurezza impiantistica, a meno che non siano classificati come “impianti sportivi”. Gli impianti sportivi, infatti, sono strutture destinate alla pratica agonistica o dilettantistica e devono rispettare specifiche normative di sicurezza e omologazione, come stabilito dal D.Lgs. 36/2021 e dall’art. 71 del Codice del Terzo Settore (CTS).

La distinzione principale risiede nel fatto che la sede è considerata un “luogo associativo” (art. 7-bis), mentre l’impianto sportivo è soggetto a controlli e omologazioni da parte di enti come il CONI e i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). È importante notare che non esiste una doppia qualifica automatica tra ASD e APS nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il che implica che le associazioni devono chiaramente definire la loro natura giuridica.

CONCLUSIONI

La distinzione tra sede associativa e impianto sportivo è cruciale per le associazioni e le società sportive, poiché influisce sulle modalità di gestione e sulle responsabilità legate alla sicurezza. Comprendere queste differenze permette una migliore organizzazione delle attività sportive e una corretta applicazione delle normative vigenti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza di queste normative è essenziale, soprattutto per coloro che operano nel settore sportivo e sociale. La corretta interpretazione delle norme può influenzare la gestione delle risorse e la pianificazione delle attività, garantendo la conformità alle leggi e la sicurezza degli utenti.

PAROLE CHIAVE

D.Lgs. 36/2021, sede associativa, impianto sportivo, associazioni sportive, sicurezza, normativa sportiva, Codice del Terzo Settore, CONI, RUNTS.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.Lgs. 36/2021 - Riforma dello Sport.
  2. Codice del Terzo Settore (CTS) - Art. 71 e Art. 5 lett. t).
  3. Normative di sicurezza impiantistica per impianti sportivi.

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La materia che solleva è di estrema attualità e tocca i nervi scoperti della Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), in particolare per quanto riguarda il delicato equilibrio tra la semplificazione amministrativa e la conformità tecnica.

Ecco un’analisi dettagliata dei punti richiesti per la Sua scuola di ballo in Toscana.

1. Iscrizione al RASD e compatibilità urbanistica (Art. 7-bis)

L’Articolo 7-bis è una delle novità più rilevanti per le ASD/SSD, poiché permette di svolgere attività sportiva in locali con qualsiasi destinazione d’uso (es. commerciale, direzionale), purché non industriale, senza necessità di mutamento di destinazione urbanistica.

  • Necessità del Registro (RASD): Per beneficiare dell’Art. 7-bis, l’ente deve essere una ASD o SSD iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Poiché l’iscrizione al RASD è subordinata all’affiliazione a un organismo sportivo (Federazione, EPS o Disciplina Associata), l’affiliazione è indispensabile. Senza iscrizione al RASD, l’ente non è “sportivo” per l’ordinamento e non può invocare la deroga urbanistica.
  • Qualifica di ETS: Non è necessario che l’associazione sia anche un Ente del Terzo Settore (ETS) per usufruire dell’Art. 7-bis. La norma parla esplicitamente di “enti sportivi dilettantistici”. Se l’ASD sceglie di diventare anche ETS (iscrivendosi al RUNTS), godrà di ulteriori benefici, ma per la compatibilità urbanistica conta la natura sportiva certificata dal RASD.

2. “Sede” vs “Impianto Sportivo” e Normativa CONI

Il riconoscimento come ente sportivo e l’uso dei locali ai sensi dell’Art. 7-bis non trasformano automaticamente ogni locale in un “Impianto Sportivo” soggetto alle norme tecniche CONI.

  • La distinzione: L’Art. 7-bis nasce proprio per permettere la pratica sportiva in locali che non nascono come impianti sportivi (es. un ex negozio o ufficio). Se l’attività è limitata alla didattica e all’allenamento interno, il locale viene considerato una sede associativa con attività sportiva.
  • Quando scatta l’Impianto Sportivo: Se la struttura ospita competizioni ufficiali aperte al pubblico o eventi con rilevante afflusso di spettatori, allora deve rispondere alla normativa tecnica del CONI e al DM 18 marzo 1996. Per una normale scuola di ballo (corsi e lezioni), la configurazione di “Sede” è quella prevalente e meno onerosa.

3. Requisiti Igienico-Sanitari: Sede vs Impianto

In Toscana, i requisiti sono dettati dai Regolamenti Edilizi Comunali e dai Regolamenti d’Igiene delle ASL locali.

Requisito Configurazione come “Sede” (Art. 7-bis) Configurazione come "Impianto Sportivo"
Spogliatoi Necessari (distinti per sesso), ma dimensionati in base all’affluenza media. Spesso accettati spazi minimi funzionali. Devono rispettare parametri precisi (mq per utente) e norme CONI su numero docce e servizi.
Servizi Igienici Almeno uno per gli utenti (accessibile disabili) e uno per il personale/insegnanti. Rapporto numerico rigido tra numero di praticanti e numero di vasi/lavabi.
Aerazione Rapporti aeroilluminanti standard (1/8 o 1/10 della superficie) o ventilazione meccanica certificata. Ricambi d’aria orari molto più elevati per smaltire l’umidità prodotta dall’attività intensa.

Nota: Nella Regione Toscana, la normativa sui locali aperti al pubblico richiede sempre l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso ai servizi.

4. Obblighi comuni e inderogabili

Indipendentemente dalla qualificazione urbanistica, la sicurezza dei frequentatori è prioritaria.

  • Sicurezza Antincendio (DPR 151/2011): * L’obbligo di SCIA Antincendio scatta se la struttura è configurata come “locale di pubblico spettacolo” con capienza superiore a 100 persone o se è un centro sportivo con superficie superiore a 200 mq e oltre 20 persone presenti.
    • Attenzione: anche sotto soglia, resta l’obbligo di rispettare il DM 3 settembre 2021 (Mini-Codice) sulla valutazione dei rischi.
  • Defibrillatore (DAE) e LR 68/2015: * Obbligo assoluto. Tutte le ASD/SSD devono avere un DAE all’interno del locale durante le attività.
    • Deve esserci sempre presente almeno una persona formata e abilitata all’uso (corso BLSD), il cui nominativo deve essere registrato.
  • Certificazioni Impiantistiche (DM 37/08): * Il proprietario o il locatario deve disporre della DiCo (Dichiarazione di Conformità) per l’impianto elettrico, idraulico e di condizionamento.
    • È obbligatoria la verifica periodica della messa a terra (DPR 462/01) ogni 2 o 5 anni a seconda della tipologia di locale.

In sintesi: cosa fare?

Per procedere in sicurezza, Le consiglio di:

  1. Verificare con un tecnico che i locali abbiano i requisiti minimi di agibilità.
  2. Assicurarsi che l’atto costitutivo preveda l’attività sportiva dilettantistica per procedere all’affiliazione immediata.
  3. Richiedere un parere preventivo (parere igienico-edilizio) alla USL di competenza in Toscana, specificando che l’attività si avvale dell’Art. 7-bis, per evitare che vengano applicati i parametri restrittivi degli impianti agonistici.