Gentile Dott. Chiarelli,
vorrei sottoporre alla Sua attenzione un quesito riguardante l’apertura di una scuola di ballo in Toscana, gestita in forma di ASD o SSD, al fine di chiarire il corretto inquadramento alla luce della Riforma dello Sport.
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Per poter svolgere l’attività di scuola di ballo usufruendo della compatibilità urbanistica prevista dall’Articolo 7-bis del D.Lgs. 36/2021, è sufficiente la mera costituzione in forma di ASD/SSD o è indispensabile l’affiliazione a un organismo sportivo (EPS o Federazione) per la necessaria iscrizione al Registro Nazionale (RASD)? Inoltre, si chiede se per invocare l’Art. 7-bis sia necessario che l’associazione sia iscritta anche come Ente del Terzo Settore (ETS) o se la qualifica di ente sportivo dilettantistico sia di per sé sufficiente;
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Qualora l’affiliazione all’organismo sportivo fosse obbligatoria per accedere ai benefici dell’Art. 7-bis, tale riconoscimento non rischia di far rientrare automaticamente la struttura nei requisiti previsti per la categoria di “Impianto Sportivo”? In tale ipotesi, il locale dovrebbe rispondere alla normativa tecnica del CONI?;
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Qualora l’attività resti configurata come “Sede” (ai sensi dell’Art. 7-bis), quali sono i requisiti minimi di igiene e sanità da rispettare (es. spogliatoi, servizi igienici, rapporti di aerazione)? Come cambiano tali parametri qualora il locale venisse invece considerato “Impianto Sportivo”?;
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In entrambe le configurazioni (Sede o Impianto), permangano i medesimi obblighi relativi a:
- Sicurezza Antincendio: applicazione del DPR 151/2011 e relative soglie di assoggettabilità;
- Defibrillatore (DAE): rispetto della normativa regionale toscana (LR 68/2015) circa l’obbligo di presenza del dispositivo e di personale formato;
- Certificazioni Impiantistiche: regolarità e conformità degli impianti ai sensi del DM 37/08.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione resa.
