Quesito su ordinanza sindacale

Salve.
In caso di ordinanza contingibile e urgente sindacale emanata a seguito di sopralluogo Arpat/Asl, con la quale si richiede la rimozione in tempi brevi di lastre in eternit in pessimo stato di conservazione, previa presentazione del piano di lavoro di cui al Dlgs 81/08, sono a chiedervi quanto segue:

  1. L’ordinanza può già considerarsi inosservata qualora non venga presentata ai competenti uffici comunali nei tempi previsti alcuna documentazione inerente l’intervento richiesto?
  2. Se sì, il Comune può trasmettere subito tramite i propri uffici una denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi del 650 CP?
    Grazie.

Se la rimozione delle lastre in eternit doveva avvenire “in tempi brevi”, io aspetterei che scada il termine per l’esecuzione dell’intervento che era il vero obiettivo dell’ordinanza.
Se presentate una denuncia ora ai sensi dell’art. 650 c.p. per la sola inosservanza della prescrizione intermedia (presentazione piano di lavoro entro un tempo X), alla fine all’autorità giudiziaria rimarrà comunque il dubbio: “Sì, vabbe’, ma poi è stato rimosso il materiale contenente amianto, che era la cosa più importante?”

Grazie innanzitutto della risposta.
Quindi occorrerà che Asl o Arpat verifichino sul campo il mancato intervento.
In questo caso dovranno essere loro a trasmettere la CNR. È corretto?

Non è detto che lo facciano, potrebbero limitarsi ad inviare una relazione al Comune. Occorrerà confrontarsi per decidere chi trasmetterà l’eventuale notizia di reato alla Procura della Repubblica.
Solitamente queste notizie di reato devono essere corredate da altre informazioni sull’avvio del procedimento e sull’identificazione/responsabilità dei soggetti interessati, tutte cose che generalmente sono più note all’organo che ha emesso l’ordinanza.

Fornisco una doverosa precisazione ovvero che la documentazione da presentare in Comune in tempi brevi è relativa all’avvenuta rimozione e smaltimento e non al piano di lavoro che è propedeutico all’intervento.
Se quindi ciò non avvenisse, il Comune è nelle condizioni di poter trasmettere la CNR senza necessità di confrontarsi?
Grazie.

La questione non cambia.

La mia opinione l’ho già espressa: per quanto mi riguarda, in un caso del genere non trasmetterei una notizia di reato ex art. 650 c.p. solo per dire che il soggetto obbligato non ha fatto pervenire al Comune la documentazione relativa all’avvenuta rimozione e smaltimento del materiale contenente amianto, con il rischio di sentirmi poi dire dalla Procura: “Ok, non vi ha mandato la documentazione, ma di fatto la rimozione dell’amianto è stata fatta sì o no?”.

In fin dei conti, la vostra ordinanza aveva come obiettivo la ricezione di documentazione o il fatto concreto della rimozione materiale delle lastre contenenti amianto?

Anche perché non credo che occorra necessariamente un sopralluogo specializzato di ARPA o ASL per verificare se una vecchia copertura costituita da “lastre in eternit in pessimo stato di conservazione” sia stata rimossa o meno…; la vostra polizia locale non è in grado di documentare lo stato di fatto con qualche foto?

Poi, per carità, ognuno fa come crede o come preferisce o come gli è più comodo.