Salve Simone,
scrivo per avere un chiarimento pratico sulla distinzione, in Toscana, tra uno studio di personal trainer e una palestra ai sensi della L.R. Toscana 21/2015.
Il caso è questo: un professionista lavora solo su appuntamento, con clienti singoli o piccoli gruppi (max 3-4 persone), seguendoli sempre direttamente durante tutta la sessione.
Chiedo un parere su alcuni punti:
• Titolo abilitativo: in questo caso serve una SCIA al SUAP oppure si tratta di attività professionale “pura” (quindi senza SCIA)?
• Destinazione d’uso: i locali possono essere A/10 o C/1, oppure serve una destinazione specifica tipo palestra (C/4)?
• Requisiti igienico-sanitari: è sufficiente la presenza di almeno un servizio igienico (eventualmente anche accessibile ai disabili)? Sono obbligatori gli spogliatoi? Devono essere rispettati particolari parametri aeroilluminanti o protocolli specifici di sanificazione?
• Attrezzature: esiste un limite (numero o tipologia di macchinari) oltre il quale l’attività viene considerata palestra?
• Pilates: se svolto in modo individuale e assistito, rientra comunque nella disciplina delle palestre o resta attività professionale?
• Pluralità di personal trainer: la presenza di più personal trainer nello stesso locale, anche eventualmente a turnazione o contemporaneamente, può far rientrare l’attività nella nozione di palestra ai sensi della L.R. 21/2015?”
• Sicurezza/antincendio: quali sono gli obblighi minimi in un caso del genere?
• Impianti (DICO): quali certificazioni sono necessarie?
• Numero di clienti: esiste una soglia oltre la quale scatta la qualifica di palestra? Il fatto che il trainer segua sempre direttamente i clienti è rilevante?
• DAE: è obbligatorio anche in questa configurazione?
Grazie mille per il supporto.
