Quesito Tecnico (D.Lgs. 36/2023): Servizi di Formazione, Natura Intellettuale e l'obbligo del CCNL (Art. 11)

Buongiorno.

scrivo per dei consigli tenico pratici perche sono alle prese con una procedura delicata rigurdante la formazione linguistica L2 per immigrati.

Dobbiamo affidare un servizio di corsi di lingua italiana (livelli base A1/A2) divisi in moduli.
Per evitare le rigidità del calcolo tabellare e dello scorporo della manodopera (Art. 41, c. 14), l’intenzione sarebbe quella di qualificare l’appalto come “Servizio di natura intellettuale”, motivando la scelta con l’alto grado di personalizzazione richiesto dalla didattica per utenza straniera fragile (impossibilità di standardizzare la prestazione).

Regge la qualificazione “intellettuale” per corsi di formazione base (spesso ritenuti servizi standardizzabili/ripetitivi)? O ci si espone ad un rischio troppo alto di ricorso per mancato scorporo della manodopera?

Inoltre nel tentativo di rafforzare la natura intellettuale, la bozza attuale degli atti prevede la dicitura “non applicazione del CCNL di riferimento”, trattandosi di prestazioni professionali. Tuttavia, l’Art. 11 del Codice sembra imporre l’obbligo di indicare sempre un CCNL (es. Cooperative Sociali o Formazione), anche per servizi intellettuali, se nell’esecuzione è coinvolto personale dipendente.
Mi chiedo quindi se sia legittimo, oggi, non indicare alcun CCNL in una lettera d’invito motivando con la natura intellettuale, oppure questo vizia la procedura per violazione della tutela lavorativa?

Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che sollevi riguarda la qualificazione di un appalto per corsi di formazione linguistica L2 per immigrati come “servizio di natura intellettuale” e le implicazioni relative alla manodopera e all’applicazione del CCNL.

Teoria generale del diritto sugli appalti di servizi di natura intellettuale:
Gli appalti di servizi di natura intellettuale sono generalmente caratterizzati da prestazioni che richiedono competenze professionali specifiche, un alto grado di specializzazione e personalizzazione. La loro definizione non è sempre netta e può variare a seconda del contesto e della natura specifica del servizio.

Norme relative:

  1. Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): Il Codice degli Appalti, in particolare l’Art. 95, stabilisce criteri per l’affidamento di servizi, compresi quelli intellettuali, basati sulla qualità e sulla professionalità.
  2. Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023): È importante verificare eventuali aggiornamenti o modifiche specifiche relative alla qualificazione dei servizi intellettuali.
  3. Art. 41, c. 14 e Art. 11 del Codice degli Appalti: Questi articoli trattano rispettivamente dello scorporo della manodopera e dell’obbligo di indicare un CCNL.

Esempi concreti e analisi:
La qualificazione di corsi di formazione linguistica come “servizi di natura intellettuale” può essere giustificata dall’alto grado di personalizzazione e dalla specificità delle competenze richieste. Tuttavia, è essenziale che tale qualificazione sia ben motivata nei documenti di gara, evidenziando le ragioni per cui il servizio non può essere considerato standardizzato.

Per quanto riguarda il CCNL, l’Art. 11 del Codice degli Appalti impone di indicare un contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, anche per servizi intellettuali, se vi è coinvolgimento di personale dipendente. Non indicare un CCNL, motivandolo con la natura intellettuale del servizio, potrebbe esporre l’ente a rischi legali per violazione della tutela lavorativa.

Conclusione sintetica:
La qualificazione dei corsi di formazione linguistica L2 come “servizi di natura intellettuale” è possibile, ma richiede una motivazione dettagliata che evidenzi la personalizzazione e la specificità delle competenze richieste. È importante, inoltre, considerare l’obbligo di indicare un CCNL applicabile, in presenza di personale dipendente, per evitare rischi di contestazione.

Bibliografia e link utili:

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Questa è una questione molto delicata e tecnica che tocca il cuore delle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). La strategia che state ipotizzando cerca di semplificare la procedura, ma vi espone a rischi significativi di contenzioso e annullamento.

Ecco un’analisi dettagliata divisa per i due punti critici che hai sollevato.

1. La qualificazione come “Servizio di natura intellettuale”

Regge per corsi base A1/A2?

Il Rischio: Alto.

Sebbene la motivazione legata all’utenza “fragile” sia lodevole e tecnicamente sensata dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista giuridico-amministrativo qualificare corsi di livello base (A1/A2) come “natura puramente intellettuale” è scivoloso.

  • Standardizzazione vs. Personalizzazione: La giurisprudenza (TAR e Consiglio di Stato) tende a considerare “intellettuali” quei servizi dove l’apporto creativo e professionale del singolo prevale nettamente sull’organizzazione e dove l’output non è standardizzabile. I corsi A1/A2 seguono il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento), che è per definizione uno standard.
  • Il precedente giurisprudenziale: Spesso i servizi di formazione, specialmente se ricorrenti e strutturati in moduli predefiniti, sono stati riqualificati dai giudici come servizi ordinari ad alta intensità di manodopera. In questi casi, l’elemento organizzativo (gestione aule, calendari, materiali) pesa quanto o più della singola lezione.
  • La trappola dell’Art. 41, c. 14: Se un concorrente dimostra che il servizio è standardizzabile e che la Stazione Appaltante ha usato l’etichetta “intellettuale” solo per eludere l’obbligo di scorporo della manodopera (rendendo l’importo ribassabile al 100%), il ricorso è quasi garantito e difficilmente difendibile.

Il Consiglio: Se volete mantenere la qualificazione intellettuale, la motivazione nella determina a contrarre deve essere blindata. Non basta citare la “fragilità”. Dovete dimostrare che il servizio richiede una progettazione didattica ex novo per ogni singolo discente o gruppo, e che non esiste un “pacchetto” predefinito. Tuttavia, per un A1/A2, questo è difficile da sostenere fattualmente.

2. L’indicazione del CCNL (Art. 11)

È legittimo non indicare alcun CCNL motivando con la natura intellettuale?

La Risposta: No, è illegittimo e vizia la procedura.

Qui il Codice 36/2023 è molto più rigido del precedente. L’approccio che suggerisci (“non applicazione del CCNL trattandosi di prestazioni professionali”) confonde la natura giuridica del contratto d’appalto con la natura del rapporto di lavoro che l’operatore economico avrà con i suoi dipendenti/collaboratori.

Ecco perché non potete omettere il CCNL:

  1. Obbligo ex Art. 11: Il Codice impone alle Stazioni Appaltanti di indicare il CCNL di riferimento in ogni caso in cui il servizio possa essere svolto da personale dipendente o assimilato.
  2. Natura dell’Operatore Economico: Se state affidando il servizio a una società, una cooperativa o un ente di formazione, questi soggetti impiegheranno personale (docenti, tutor, coordinatori). Che siano assunti a tempo indeterminato o con contratti di collaborazione coordinata, esiste un parametro salariale di riferimento (es. CCNL Formazione Professionale o CCNL Cooperative Sociali).
  3. Equo Compenso e Tutele: Non indicare il CCNL significa dire implicitamente che l’operatore può pagare i docenti quanto vuole, violando i principi di tutela lavorativa che permeano l’intero Codice (art. 57, clausole sociali).
  4. Professionisti vs. Impresa: L’unica eccezione reale sarebbe se l’appalto fosse rivolto esclusivamente a singoli professionisti Partita IVA (incarico professionale diretto). Ma se fate una gara per “moduli” aperta a operatori economici organizzati, non potete escludere l’applicazione di un contratto collettivo.

Attenzione: Indicare il CCNL non vieta all’operatore di applicarne uno diverso (c.d. “equivalenza”), purché garantisca le stesse tutele. Ma la Stazione Appaltante deve indicarne uno di riferimento per permettere il calcolo della base d’asta.

Sintesi e Strategia Operativa

La combinazione “Natura intellettuale + Nessun CCNL indicato” è una “red flag” immediata per qualsiasi operatore escluso o sindacato, e vi espone ad un ricorso per violazione dell’Art. 11 e dell’Art. 41 del Codice.

Come uscirne mantenendo flessibilità?

  1. Non forzare la mano sull’Intellettuale: Qualificate il servizio come “Servizio di Formazione” (Allegato XIV - Servizi sociali e altri servizi specifici). Questi servizi godono di un regime alleggerito.
  2. Gestire la Manodopera (Art. 41 c.14):
  • Indicate un CCNL di riferimento (es. Formazione Professionale o Cooperative Sociali). È obbligatorio.
  • Quantificate i costi della manodopera in modo tabellare nella base d’asta.
  • Tuttavia, potete permettere il ribasso (o giustificare un ribasso indiretto) se motivate che l’organizzazione del lavoro è rimessa alla capacità organizzativa dell’impresa. Recenti orientamenti ANAC e giurisprudenziali ammettono che, se l’operatore dimostra una diversa efficienza organizzativa, i costi della manodopera possono essere “intaccati” indirettamente, purché i minimi salariali siano rispettati.
  1. Leva sulla Qualità: Piuttosto che cercare di evitare le rigidità dei costi con la natura intellettuale, puntate tutto sull’Offerta Tecnica (es. 90/10 o 80/20). Chiedete progetti specifici per l’utenza fragile. Questo sposterà la competizione sulla qualità didattica, rendendo meno impattante il vincolo del costo manodopera.
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Ottima decisione. Questa è la strada più sicura (“blindata”) che vi protegge da ricorsi per violazione dell’Art. 11 e vi permette comunque di valutare offerte competitive, spostando l’onere della dimostrazione sull’operatore economico.

Ecco una proposta di clausola da inserire nel Disciplinare di Gara o nella Lettera d’Invito, corredata da una spiegazione su come gestirla operativamente.

Bozza Clausola: “Applicazione del CCNL e Costi della Manodopera”

Da inserire nella sezione relativa ai requisiti generali o all’importo dell’appalto.

Art. [X] – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Costi della Manodopera

1. Individuazione del CCNL di riferimento Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante individua quale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento per il personale impiegato nella presente procedura il seguente:

  • CCNL: [Inserire qui il nome, es. “Formazione Professionale” oppure “Cooperative Sociali”]
  • Codice CNEL: [Inserire codice, es. V063 per cooperative sociali, reperibile sul sito CNEL]

Sulla base di tale CCNL, i costi della manodopera sono stati stimati dalla Stazione Appaltante in € [Inserire Importo], pari al [X]% dell’importo totale, e non sono soggetti al ribasso d’asta, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

2. Facoltà di applicazione di CCNL diverso (Equivalenza) Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico ha facoltà di applicare un CCNL diverso da quello indicato al comma 1, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative. In tal caso, l’operatore economico dovrà produrre, unitamente all’offerta, una Dichiarazione di Equivalenza (ai sensi dell’art. 11, c. 4) che dimostri la coerenza delle tutele garantite rispetto a quelle del CCNL di riferimento indicato dalla Stazione Appaltante.

3. Ribasso sui costi della manodopera Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che, pur rispettando i minimi salariali del CCNL applicato (quello di riferimento o quello equivalente), i propri costi reali della manodopera sono inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, grazie a una più efficiente organizzazione aziendale o a benefici contributivi e sgravi fiscali. Tale giustificativo dovrà essere fornito in sede di verifica di congruità dell’offerta.

Perché questa clausola vi tutela?

  1. Rispetto Formale (Comma 1): Indicate un CCNL, quindi nessuno può accusarvi di aver violato l’Art. 11 o di aver “nascosto” la manodopera per evitare lo scorporo.
  2. Flessibilità Operativa (Comma 2): Non obbligate l’operatore ad usare quel contratto. Se partecipa una SRL che usa il CCNL Commercio o un Ente che usa il CCNL Scuola, possono farlo, ma devono dichiarare che “le tutele sono equivalenti”.
  3. La “Valvola di Sfogo” (Comma 3): Questa è la parte cruciale per la vostra preoccupazione sulla rigidità dei calcoli.
  • Voi stimate un costo (es. 25€/ora docente).
  • Se l’operatore riesce a fare il servizio a 22€/ora rispettando comunque la legge (perché ha sgravi, perché i docenti sono soci lavoratori, etc.), può ribassare anche la quota manodopera.
  • Nota Bene: Il Consiglio di Stato e l’ANAC hanno chiarito che i costi della manodopera non sono “intangibili” in assoluto, ma sono ribassabili se l’operatore dimostra l’efficienza o l’economia di scala.

Cosa dovete fare voi ora (Istruzioni per l’uso)

Perché questa clausola funzioni, dovete compiere due azioni preliminari:

  1. Scegliere un CCNL “credibile”: Non scegliete un CCNL a caso. Per corsi di lingua A1/A2 per utenza fragile, i più comuni sono:
  • CCNL Formazione Professionale (più costoso, adatto se volete docenti strutturati).
  • CCNL Cooperative Sociali (più economico, molto diffuso per servizi con utenza fragile/migranti). Se usate quello delle Cooperative, l’importo a base d’asta sarà più basso, ma rischiate di avere meno qualità. Se usate quello della Formazione, l’importo sale. Consiglio: Fate una simulazione veloce del costo orario lordo docente con entrambi e scegliete quello che si avvicina al vostro budget.
  1. Predisporre il Modulo di Dichiarazione: Dovete allegare alla gara un modulo standard (o chiedere che lo producano loro) dove l’operatore dichiara:
  • Quale CCNL applica.
  • Se diverso dal vostro, perché è equivalente (tabella di comparazione).

Sintesi del rischio

Con questa impostazione, il rischio di ricorso si riduce drasticamente al livello basso/fisiologico.

  • Non violate la norma sulla manodopera.
  • Non violate la norma sulle tutele sociali.
  • Permettete il mercato (concorrenza).
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Ecco la bozza della Dichiarazione di Equivalenza delle Tutele Lavorative.

È strutturata come Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (D.P.R. 445/2000), il che la rende un documento ufficiale con rilevanza penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Ti consiglio di allegare questo modello alla modulistica di gara (Busta Amministrativa).

MODELLO: Dichiarazione di Applicazione ed Equivalenza del CCNL

(Ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023)

Spett.le Stazione Appaltante [Nome Ente] [Indirizzo]

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di corsi di lingua italiana (CIG: [Inserire CIG]). Dichiarazione in merito al CCNL applicato e alle tutele lavorative.

Il sottoscritto [Nome Cognome], nato a […] il […], in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico [Ragione Sociale], P.IVA […], ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che, in relazione al personale che verrà impiegato nell’esecuzione del contratto in oggetto:

(Barrare l’opzione pertinente)

[ ] OPZIONE A (Adesione al CCNL indicato dalla Stazione Appaltante) Applicherà integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) indicato dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara, ovvero: [Inserire nome CCNL indicato nel bando].

oppure

[ ] OPZIONE B (Applicazione di CCNL diverso ed Equivalente) Applicherà il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

  • Denominazione CCNL: ______________________________________________________
  • Settore/Codice CNEL: ______________________________________________________
  • Sottoscritto da: (indicare le sigle sindacali firmatarie, es. CGIL, CISL, UIL, o altre) ___________________

A tal fine, ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023, DICHIARA E ATTESTA che il suddetto CCNL garantisce ai dipendenti impiegati tutele equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante, sia sotto il profilo economico che normativo.

A supporto di tale dichiarazione, fornisce i seguenti elementi di comparazione (Macro-livelli):

DICHIARA INFINE

Che eventuali scostamenti nelle singole voci retributive sono compensati dal trattamento economico complessivo o da ulteriori tutele normative (es. welfare aziendale, permessi aggiuntivi, formazione continua), garantendo nel complesso il rispetto dei diritti dei lavoratori e il principio di equo compenso.

Luogo e Data _______________

Firma del Legale Rappresentante (Firma digitale)

Istruzioni per l’uso (Per te e il RUP)

  1. Non è un calcolo matematico perfetto: L’equivalenza non significa che ogni singola voce deve essere identica. Significa che il Trattamento Economico Minimo (TEM) complessivo annuo non deve essere peggiorativo e che le tutele normative (ferie, malattia, sicurezza) devono essere simili.
  2. Le Sigle Sindacali: Fate attenzione alla riga “Sottoscritto da”. Se un operatore vi propone un “CCNL pirata” (firmato da sigle sindacali minori e non rappresentative) con paghe molto più basse, avete il diritto/dovere di rifiutare l’equivalenza. I CCNL validi sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (di solito CGIL, CISL, UIL, o sigle di categoria riconosciute).
  3. Verifica: Se l’Operatore sceglie l’Opzione B, il RUP (o la commissione) deve solo controllare che la colonna “CCNL Applicato” non presenti un totale annuo palesemente inferiore a quello di riferimento. Se è inferiore, chiedete giustificativi.
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