Quesito-vicinato su area scoperta

Carissimo Dr. Maccantelli
,Le chiedo innanzitutto scusa se la disturbo anche in questo periodo di feste, ma ho bisogno di risolvere una questione abbastanza urgente, e per questo mi permetto di rivolgermi ancora una volta a Lei.
La domanda è questa:
l’apertura di un esercizio di vicinato necessita obbligatoriamente di un locale coperto e agibile?
Le chiedo questo perchè il proprietario di una abitazione vorrebbe attivare un vicinato per la vendita di frutta e verdura su una parte del corridoio (abbastanza ampio) di pertinenza dell’abitazione medesima; egli sostiene che ciò sia possibile, senza però richiamare qualche risoluzione/sentenza/disposizione attinente al caso.
Per quanto io abbia navigato su internet, non ho trovato niente di specifico in merito, per cui mi appello ancora una volta alla sua gentilezza per la soluzione (purtroppo urgente) della questione.
Come sempre confido nella sua gentilezzala e la ringrazio infinitamente insieme a tanti auguri di buon anno.

Direi di no, a volte la superficie di vendita è superficie all’aperto, vedi talune concessionarie di auto. Certo è che occorre una ammissibilità urbanistica e una compatibilità con la destinazione d’uso dell’immobile.

Detta così mi suona strano, non tanto per il corridoio in sé quanto per l’uso di una abitazione. Il commercio al dettaglio necessita di una destinazione d’uso dell’immobile compatibile. La civile abitazione non lo è. Sarebbe impensabile una cosa del genere, andrebbe contro il corretto esercizio del c.d. “governo del territorio” da parte dell’amministrazione comunale.

Cosa diverse sarebbe se si trattasse di vendita diretta da parte dell’imprenditore agricolo (impresa agricola iscritta al registro imprese come tale). Sul punto vedi l’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001, in particolare il comma 8-ter:

L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

In questo caso si potrebbe ipotizzare una generica fattibilità fatta salva, però, la verifica delle condizioni igienico-sanitarie tramite la notifica ex Reg. CE 852/04

Allora, mancando una ammissibilità urbanistica e una compatibilità con la destinazione d’uso dell’immobile come lei dice,come risolviamo la questione: dobbiamo chiudere l’esecizio o cosa?

Direi che la strda giusta è quella di negare la possibilità dell’esercizio. Spero che siate nei 60 gg post presentazione della SCIA di vicinato. Occore un lavoro a 4 mani: uffio commercio e ufficio urbanistiche che, una volta fatte le verifiche, esprimono un divieto di esercizio. Il SUAP emetterà un divieto di esercizio ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 241/90